15/06/2018 – Bozza di “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione

Bozza di “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione

Consultazione on line del 4 giugno 2018 – invio contributi entro il 25 giugno 2018

 

Con lo schema di «Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione» oggetto della presente consultazione, l’Autorità intende disciplinare il proprio intervento sui procedimenti di revoca del RPCT previsti dall’art. 1 co. 7 della l. n. 190 del 6 novembre 2012 e dall’art. 15, co. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e sui provvedimenti contenenti misure discriminatorie nei confronti del RPCT, anche diverse dalla revoca, ai sensi dell’art. 1 co. 82 dalla l. 190 del 2012 (come sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016).

In particolare, le richiamate disposizioni prevedono che:

art. 1, co. 82, l. 190/2012, «Il provvedimento di revoca di cui all’articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all’Autorità nazionale anticorruzione che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione»;

art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, «Il provvedimento di revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace»;

art 1, co.7, l. 190/2012  – comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016 – « (…)Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all’Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013,n.39».

Lo schema di Regolamento è diviso in due parti.

La prima disciplina l’intervento dell’Autorità con riferimento ai provvedimenti di revoca previsti dall’art. 1, co. 82, della l. n. 190 del 2012 e dall’ art. 15, co. 3, del d.lgs. n. 39 del 2013 e, se riferiti a soggetti privi di qualifica dirigenziali, anche dall’art. 1, co. 7 della l. n. 190 del 2012.

La seconda riguarda, invece, l’intervento dell’Autorità sulle “misure discriminatorie” anche diverse dalla revoca nei confronti del RPCT, ai sensi dell’art. 1, co. 7 della l. n. 190 del 2012.

Con la presente consultazione l’Autorità intende acquisire da parte di tutti i soggetti interessati osservazioni ed elementi utile per la elaborazione della versione definitiva del Regolamento definitivo.

Eventuali contributi potranno essere inviati entro il 25 giugno 2018 mediante compilazione dell’apposito modulo.

Documento in consultazione – formato pdf (97 Kb)

Modulo osservazioni

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