14/06/2018 – Le istruzioni del Ministero del lavoro circa la rinuncia al REI e la comunicazione dei trattamenti assistenziali

Le istruzioni del Ministero del lavoro circa la rinuncia al REI e la comunicazione dei trattamenti assistenziali

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

 

Il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, di attuazione della L. n. 33 del 2017, ha regolamentato il “reddito di inclusione” (REI), misura unica di contrasto alla povertà a cui possono accedere le famiglie in possesso dei prescritti requisiti familiari ed economici. Dal 1° gennaio 2018 il REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva), l’ASDI (Assegno di disoccupazione) e il “reddito minimo di inserimento”, mentre la Carta acquisti viene utilizzata come veicolo del nuovo beneficio economico.

Il REI è articolato in due componenti: il “beneficio economico”, che in base all’art. 4 è pari, su base annua, a 3.000 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni ISEE, e per un parametro pari al 75%, ridotto in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali; i servizi alla persona, individuati all’esito della valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare e indicati nel progetto personalizzato.

La valutazione viene effettuata da équipe multidisciplinari presso i “punti per l’accesso” che verranno individuati presso ogni Ambito territoriale, tenendo conto delle condizioni e dei funzionamenti personali e sociali, della situazione economica e lavorativa, dell’educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa, delle reti familiari, di prossimità e sociali.

All’esito della valutazione multidimensionale viene definito il “progetto personalizzato” (art. 6), sottoscritto dai componenti il nucleo familiare e comunicato all’Inps ai fini dell’erogazione del beneficio economico. Il progetto individua gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere, i sostegni di cui il nucleo necessita, il beneficio economico, gli impegni a svolgere specifiche attività. Prevede inoltre gli impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 12.

Sono beneficiari del REI i nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei requisiti elencati all’art. 3, relativi alla residenza e al soggiorno, alla condizione economica, al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita.

Alcune modifiche sono state inserite dalla L. n. 205 del 2017, l’ultima legge di bilancio – sulle quali il Ministero del lavoro ha emanato la circolare n. 57 del 2018 marzo – relative alla composizione del nucleo familiare (commi 190 e 192), all’entità del beneficio (comma 193), alle modalità di versamento (comma 194), all’ammontare delle risorse del Fondo povertà (commi 195196 e 197), all’incremento di fondi destinati all’INPS (comma 198), all’incremento a partire dal 2020 della quota minima degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà da inserire nel Piano nazionale (comma 199), alla possibilità per i Comuni di effettuate assunzioni di assistenti sociali a tempo determinato (comma 200).

Con nota 21 marzo 2018, prot. n. 3480 il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni circa i punti per l’accesso al REI e la versione internet della relativa procedura. I primi sono gli sportelli presso i quali in ogni ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del REI.

I punti per l’accesso sono stati comunicati da ciascun ambito territoriale all’INPS, alla Regione e al Ministero entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo. I Comuni possono identificare anche “altra struttura” ai fini della presentazione della domanda di REI, a cui possono essere delegati compiti di raccolta materiale delle domande, fermo restando che l’interlocuzione con l’INPS e i relativi flussi informativi avvengono da parte dei soli ambiti territoriali.

A decorrere dal giorno 13 marzo, l’INPS ha reso disponibile, nella versione internet della procedura REI, le nuove funzionalità relative alla delega ai CAF e al loro accesso alla piattaforma, nonché alla cancellazione e revoca delle domande da parte dei Comuni.

A fine marzo il Ministero del lavoro ha pubblicato le Linee guida per gli operatori, disponibili sul sito, in cui precisa le funzioni dei Comuni e degli ambiti territoriali per l’attuazione della misura, il passaggio dal SIA al REI, i destinatari e i requisiti per l’accesso, le decorrenze e le modalità di calcolo del beneficio economico, la presentazione della domanda e le modalità di erogazione, il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, le sanzioni e/o sospensioni del beneficio, la compatibilità con lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’integrazione con le misure regionali.

Sempre a fine marzo è stato presentato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020, che offre una panoramica sul fenomeno alla luce dell’indicatore “rischio di povertà” e indica le priorità di intervento, che sono il rafforzamento del servizio sociale professionale, i sostegni nel progetto personalizzato, i punti per l’accesso al REI.

Le due note

Con le due note segnalate, il Ministero interviene a chiarire alcune criticità risultate dall’applicazione pratica della misura. La prima, analizzata dalla nota n. 6176, tratta della rinuncia al Reddito di inclusione, ossia della volontà espressa da parte di componenti di nuclei beneficiari di rinunciare al beneficio economico.

Il Ministero precisa in primo luogo che il REI è una misura di contrasto alla povertà, riconosciuta su richiesta al nucleo familiare, come definito ai fini ISEE e risultante dalla DSU, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 147 del 2017, subordinata alla sottoscrizione del progetto personalizzato da parte dei componenti dello stesso. Per cui, affinché la rinuncia al beneficio possa ritenersi validamente presentata, è necessario accertare la volontà da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di rinunciare al beneficio, con modalità che dovranno essere individuate dalle singole amministrazioni comunali.

L’istanza di rinuncia al beneficio deve dunque essere presentata al Comune dove è stata inoltrata domanda, il quale procederà a verificare la volontà da parte di tutti i componenti del nucleo di rinunciare al beneficio e, in caso di esito positivo della verifica, provvederà a darne comunicazione all’INPS. Segnala la nota che l’Istituto pensionistico rilascerà a breve apposite utility procedurali per le suddette comunicazioni.

La nota si conclude con l’avviso che la rinuncia opera dal momento della presentazione dell’istanza al Comune e fatti salvi i diritti già maturati. Pertanto, l’INPS provvederà a erogare la prestazione fino al mese in cui è stata presentata la rinuncia, non quelle relative ai mesi successivi.

Con la seconda nota, la n. 6197, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti circa le modalità di comunicazione dei trattamenti assistenziali ai fini della determinazione del beneficio economico. La questione posta è se, relativamente alla messa a disposizione mediante il Sistema informativo unitario dei servizi (SIUSS) dei dati concernenti i trattamenti assistenziali erogati a livello locale e rilevanti ai fini della determinazione del beneficio, sia possibile indicare che i medesimi trattamenti siano riconducibili alle “specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del REI, individuate nell’ambito del progetto personalizzato … a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale”, di cui all’art. 4, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 147 del 2017, che invece non rilevano ai fini del calcolo del REI.

Il Ministero chiarisce che è possibile distinguere al momento dell’inserimento nel sistema tali trattamenti in modo da non essere considerati nel calcolo del REI.

Molto opportunamente rinvia, infine, agli approfondimenti amministrativi e tecnici disponibili nell’area del sito istituzionale dell’INPS dedicata al Casellario dell’assistenza.

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