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Appalti: l’accesso cd. “difensivo” prevale sulla tutela del segreto tecnico e commerciale

Pubblicato il 12 giugno 2018

 

La stazione appaltante non può negare l’accesso ai documenti presenti nell’offerta tecnica richiamando il dissenso dell’offerente, qualora la richiesta sia correlata al soddisfacimento di una concreta e specifica esigenza difensiva.

In presenza di una richiesta di accesso “defensionale”, quindi, non può trovare applicazione la limitazione all’ostensione degli atti contenenti informazioni tecnici o commerciali.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio con la sentenza n. 5583 del 19 maggio 2018.

Nel caso di specie un partecipante aveva presentato all’amministrazione una domanda di accesso ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 50/2016, specificando che l’istanza era stata formulata per la difesa in giudizio dei propri interessi, ovvero per l’impugnazione dell’aggiudicazione della gara.

La stazione appaltante aveva ritenuto di non concedere l’ostensione dei documenti presenti nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario che non aveva autorizzato l’accesso alla documentazione in quanto contenente “informazioni tecnico/commerciali e segreti industriali riguardo il Know-how dell’azienda che non possono e non debbono essere divulgati a terzi”.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, ai fini del diniego della ostensione di documenti contenenti segreti industriali e commerciali, è necessaria una “motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente”.

Non è dunque sufficiente che l’operatore si limiti, con formula generica e stereotipata, a non autorizzare l’accesso ai documenti di gara.

In secondo luogo, se l’accesso agli atti di gara è preordinato alla difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto, deve essere riconosciuto, ex art. 53, comma 5, del d.lgs. 50/2016, anche quando vi è l’opposizione di altri partecipanti per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in quanto esso è prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale.

In definitiva, la tutela del segreto tecnico o commerciale recede a fronte della presentazione di un’istanza di accesso preordinata alla tutela giurisdizionale del richiedente (Tar Lazio, sent. n. 10738/2017Tar Valle D’Aosta, sent. n. 34/2017; Cons. Stato, sent. n. 3431/2016).

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