08/06/2018 – Il sindacato che tratta con l’Aran ha rilevanza nazionale

Il sindacato che tratta con l’Aran ha rilevanza nazionale

Pubblicato il 7 giugno 2018

 

L’organizzazione sindacale ammessa dall’Aran alla contrattazione collettiva nazionale è legittimata ad agire in giudizio contro la condotta antisindacale del datore di lavoro pubblico.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14402 del 5 giugno 2018.

Nel caso di specie alcuni dipendenti erano stati trasferiti verso altro ente, per mobilità in soprannumero, senza il preventivo rilascio del nulla osta dell’organizzazione sindacale.

L’organizzazione sindacale aveva proposto ricorso ex articolo 28 Statuto dei Lavoratori qualificando come antisindacale il comportamento po­sto in essere dal datore di lavoro.

Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano dichiarato improponibile la domanda per difetto di titolarità del diritto d’azione, ritenendo il sindacato privo del requisito della rappresentatività a livello nazionale.

La Corte di Cassazione ha ribadito che in tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini del riconoscimento del carattere “nazionale” dell’associazione sindacale legittimata all’azione ex art. 28 Stat. Lav., non assume decisivo rilievo il mero dato formale dello statuto dell’associazione, quanto piuttosto la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale in riferimento al settore produttivo al quale appartiene l’azienda nei confronti della quale il sindacato intenda promuovere il procedimento, e attestino un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell’intero Paese (Cass. N. 5209 del 2010).

L’applicazione di tale principio al pubblico impiego contrattualizzato comporta che la partecipazione alla contrattazione di comporto, ossia a contratti che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale con riferimento al comparto interessato, implica l’avvenuto riconoscimento della diffusione del sindacato a livello nazione.

In altri termini, la convocazione da parte dell’Aran al tavolo delle trattative contrattuali di cui all’articolo 43, primo comma, del d.lgs. 165/2001 costituisce un dato determinante e sufficiente ai fini del riconoscimento del carattere “nazionale” richiesto per la legittimazione a proporre l’azione di cui all’art. 28 Stat. Lav.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’Organizzazione Sindacale, firmataria di due contratti di comparto, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

     
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