08/06/2018 – Assenze per Malattia del Pubblico Impiego: sul certificato medico quali regole?

Assenze per Malattia del Pubblico Impiego: sul certificato medico quali regole?

 
 
Pubblicato da lentepubblica.it il 7 giugno 2018
 
La corte di Cassazione – civile, sezione lavoro – con l’ordinanza n. 10086/2018, si è pronunciata sulle Assenze per Malattia del Pubblico Impiego e sul certificato medico da presentare.

 

La Cassazione, nello  specifico, ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro, volto ad ottenere l’accertamento della legittimità di una sanzione disciplinare (sospensione dal servizio) irrogata a un dipendente che si era assentato dal lavoro per una giornata, presentando poi una certificazione medica incompleta, atta a giustificare solo due ore di assenza.

La Corte territoriale ha esaminato le varie ipotesi per le quali e’ prevista la sospensione da uno a quattro gg. ed ha escluso che la condotta contestata fosse riconducibile ad una di esse. Ha ritenuto che, provata la condotta, questa comunque non rientra nell’ipotesi della simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio (lettera b) in assenza della prova della simulazione.

La Corte di appello, ha escluso che la produzione di documentazione medica insufficiente ad attestare l’esistenza della malattia fosse sufficiente a dimostrare la simulazione della malattia medesima ed ha quindi proceduto a verificare se la condotta contestata potesse essere ricondotta ad una delle altre ipotesi sanzionate dalla disposizione collettiva con l’irrogazione della sospensione dal servizio, motivatamente escludendone la sussistenza.

La Corte di merito nel verificare la sussistenza delle condizioni per applicare la sanzione della sospensione dal servizio, esclusa la prova della simulazione della malattia, ha poi verificato in concreto se la condotta tenuta rivestisse quei caratteri di particolare gravità che giustificano l’irrogazione della sanzione.

Si è così giunti al convincimento, attentamente argomentato, che tale non fosse l’assenza rimasta ingiustificata per alcune ore di un solo giorno lavorativo, evidenziando che la norma collettiva indica tra le condotte sanzionabili con la sospensione l’assenza arbitraria per tre/sei giorni lavorativi.

In allegato il testo completo della Sentenza.

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