07/06/2018 – Il Sindaco non può assumere la carica di Presidente di un ente pubblico di livello provinciale

Il Sindaco non può assumere la carica di Presidente di un ente pubblico di livello provinciale

Pubblicato il 6 giugno 2018

 

Non è possibile conferire al Sindaco di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di un Consorzio, ente pubblico economico di livello provinciale.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nella delibera n. 453 del 9 maggio 2018, a seguito di un esposto presentato da alcuni componenti dell’amministrazione comunale.

Nel caso di specie il RPCT del Consorzio aveva ritenuto conferibile l’incarico, essendo il Presidente del Consorzio privo di deleghe gestionali dirette, sia sulla base del disposto statutario che sulla base delle funzioni effettivamente svolte.

Di diverso avviso l’Autorità secondo cui gli enti pubblici economici devono essere ricompresi nel novero dei soggetti destinatari delle disposizioni del d.lgs. 39/2013.

A tal riguardo l’articolo 7 del d.lgs. 39/2013 statuisce, al comma 2, lett. c) che “… a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico (…) non possono essere conferiti: (…) c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale”.

Rilevata l’inconferibilità dell’incarico, l’Anac ha demandato al RPTC l’avvio del procedimento di contestazione della causa di inconferibilità, al fine di dichiarare la nullità della nomina, nonché irrogare la sanzione inibitoria prevista dall’art. 18 del d.lgs. 39/2013 nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile.

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