15/01/2018 – Se il capitale è frazionato, gli enti soci devono accordarsi per esercitare il controllo pubblico sulla società

Se il capitale è frazionato, gli enti soci devono accordarsi per esercitare il controllo pubblico sulla società

di Michele Nico

 

 

“Cotrollo congiunto 

Fatto sta che in tale scenario un accordo tra i soci pubblici è conditio sine qua non per l’esercizio del controllo congiunto, da cui deriva il potere di indirizzare il governo e la gestione della società partecipata.

La fattispecie del controllo congiunto si configura allorché nessuna parte sia in grado, da sola, di determinare la direzione strategica della società partecipata, con l’effetto che l’elaborazione e la messa in atto delle linee strategiche della partecipata può aver luogo esclusivamente con il consenso unanime dei soci, in assenza del quale si ricade nella diversa fattispecie del collegamento societario.

In questi frangenti, ricorda la Sezione Emilia-Romagna con la delibera 180/2017, i soci pubblici sono tenuti a cooperare tra loro, in modo che la società pluripartecipata non sfugga agli obblighi del controllo pubblico soltanto perché gli azionisti di minoranza non si parlano e non trovano adeguate forme di cooperazione per esercitare al meglio il loro ruolo nei confronti dell’organismo partecipato.”

 
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