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La sentenza esecutiva anche di primo grado impone all’ente il debito fuori bilancio

di Antonio Capitano

 

“Di fronte a una sentenza esecutiva, ancorché di primo grado, sussiste l’obbligo per l’ente di riconoscere il relativo debito con le modalità stabilite dall’articolo 194, comma 1, lettera a), del Tuel. Questo obbligo decorre, in un’ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna, cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione Lo ha deciso la Corte dei conti Lombardia con la deliberazione n. 326/2017.”

 

QUI la delibera della Corte dei conti Lombardia n. 326/2017

 

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