10/01/2018 – Precariato della PA, frutto di ordinamento caotico ed irriformabile

Precariato della PA, frutto di ordinamento caotico ed irriformabile

di Luigi Oliveri

Egregio Titolare,

La vicenda delle insegnanti delle scuole primarie prive di laurea che, dopo anni di precariato, sono state inserite nelle graduatorie ma, adesso che ci si accorge che non hanno la laurea, ne saranno eliminate, ha del grottesco.

 

In un colpo solo, si dimostrano molte delle contraddizioni e dei problemi legati all’ordinamento pubblico del lavoro, nemmeno lontanamente scalfiti da 30 anni di “riforme”, se, se possibile, sono servite solo ad acuire i problemi.

Pensi, caro Titolare, ad esempio all’incapacità di creare un canale tra corsi di scienza dell’educazione nelle università e ruoli dei docenti. Incredibilmente, nonostante sia perfettamente possibile sapere quante “cattedre” siano necessarie per il funzionamento delle materne e delle primarie, di fatto la confluenza di diplomati e laureati nel medesimo calderone ha da un lato privato i laureati di uno sbocco che sarebbe naturale (creando una sorta di overbooking), dall’altro sta determinando il disagio umano e lavorativo di chi, privo del diploma, ha tuttavia continuato a lavorare sulla base di regole pregresse, che non richiedevano fino al 2001 il titolo della laurea.

Oppure, pensiamo alla costante di ogni regolazione dell’attività pubblica: le pronunce ondivaghe dei giudici amministrativi. Il Consiglio di stato ha enunciatoun orientamento generale secondo il quale chi non è in possesso della laurea non può, a meno che non risulti già assunto a tempo indeterminato prima dell’attivazione dell’obbligo della laurea (scattato nel 2000-2001) permanere nelle graduatorie ad esaurimento. Ma, molte sentenze degli anni precedenti avevano, invece, accertato il diritto degli insegnanti a far parte di queste graduatorie.

La continua alternanza tra sentenze di segno opposto è, ormai, la caratteristica continua di ogni ambito dell’amministrazione. La gestione del rapporto di lavoro pubblico, in particolare, è quasi ogni giorno colpita da pronunce del tutto contraddittorie di vari soggetti: dalla Corte dei conti all’agenzia per la rappresentanza contrattuale (l’Aran), dai giudici del lavoro ai giudici amministrativi e da chiunque abbia poteri di esprimere pareri o decisioni. Per divagare ma solo in apparenza, si pensi agli incentivi per i tecnici delle amministrazioni pubbliche, chiamati a programmare gli appalti e gestire i cantieri. La Sezione Autonomie della Corte dei conti ha, inopinatamente, stabilito che a seguito del codice dei contratti tali incentivi, che erano sempre stati finanziati dalle risorse stanziate per le opere, dovessero, invece, essere finanziati con le risorse decentrate, erodendo quindi gli incentivi per i restanti dipendenti. Una situazione paradossale, che ha indotto il Parlamento con la legge di bilancio 2018 ad approvare un emendamento per effetto del quale gli incentivi sono da considerare finanziati dalle spese di investimento e, quindi, extra fondo. Il Legislatore, quindi, caro Titolare, si vede costretto ad inseguire interpretazioni spesso piuttosto disinvolte.

Tornando in ambiti più vicini alla questione, si pensi, ancora, alla questione delle stabilizzazioni dei “precari”. Non c’è praticamente stato Governo, dal 2006 ad oggi, che non si sia fatto vanto di aver previsto norme per stabilizzare quanti lavorano nella pubblica amministrazione con contratti a termine da molto tempo.

Nessuno, tuttavia, ha mai inteso fare i conti con le cause del precariato pubblico, frutto di una serie di ipocrisie incrociate. La prima: il precariato è esploso come rimedio (se si vuole un po’ “furbetto”) ai tanti vincoli alle assunzioni. Poiché moltissime leggi, a partire dal 2002, hanno imposto sempre mutevoli limiti alle assunzioni nella PA, allora i datori di lavoro pubblici hanno attinto a piene mani ad assunzioni a termine o flessibili. In secondo luogo, il precariato si è cronicizzato, perché, a differenza dell’ordinamento privato, nel lavoro pubblico non è ammessa la trasformazione retroattiva del lavoro a termine in lavoro a tempo indeterminato qualora si riscontri che il datore abbia illecitamente inanellato ripetuti contratti flessibili.

Di conseguenza, la terza contraddizione: per rimediare al divieto di trasformazione (posto oggi dall’articolo 36, comma 5, del testo unico del lavoro pubblico, d.lgs 165/2001), si sono prodotte molteplici “ondate” di stabilizzazioni, cioè procedure straordinarie per assumere (talora anche senza concorsi) a tempo indeterminato precari cronici, causati, però, dalle regole contraddittorie enunciate prima. Il tutto, mentre i giudici del lavoro considerano illecito anche il comportamento delle amministrazioni pubbliche che assumano a tempo determinato non per effetto di rinnovi continui dei contratti flessibili – causa vera dell’abuso dei contratti flessibili – ma in conseguenza di ripetute prove concorsuali, ognuna delle quali crea un rapporto ex novo ed autonomo, come ha accertato la Funzione Pubblica, con un parere puntualmente, però, ignorato in sede giurisdizionale.

 

Come dice, Titolare? Le pare un cane che si morde la coda? In effetti, pare proprio di sì. Ricapitolando: una ridda inestricabile di leggi impedisce il pieno turn overdelle assunzioni ed una programmazione del fabbisogno; per rimediare, le pubbliche amministrazioni attingono a piene mani a contratti flessibili, che non possono essere trasformati in tempo indeterminato in giudizio, anche se frutto dell’illecito concatenamento di contratti; per rimediare, ogni due anni circa si attivano procedure di stabilizzazione, che alla fine sono sanatorie vere e proprie di comportamenti scorretti; però vengono considerate scorrette anche assunzioni periodiche e ripetute, basate non su rinnovi, ma concorsi.

Nello stesso tempo, nella scuola il sistema delle graduatorie permanenti è la causa principale delle pronunce di condanna della Corte Ue sul “precariato” pubblico, e non si riesce, se non a lustri di distanza, a determinare un confine chiaro, nel caso delle materne e delle primarie, per stabilire da quando gli insegnanti debbano possedere la laurea, creando “guerre tra poveri”, cioè gli insegnanti privi di laurea, che adesso in oltre 43.000 rischiano il licenziamento, e i moltissimi laureati che avrebbero pieno titolo per insegnare, ma sono “prodotti” dalle università in quantità superiori alla programmazione, pur possibile.

Quale potrà essere l’esito? Un licenziamento (o, meglio dire, la cancellazione della chance di ottenere cattedre anche se a tempo determinato, per effetto dell’eliminazione dalla graduatoria annuale) di decine di migliaia di lavoratori è socialmente un problema. La soluzione non potrà che essere qualche strumento di sanatoria, chiamato, però, stabilizzazione o con nomi ancor più nobili, per nascondere la disorganizzazione complessiva da cui scaturiscono questi paradossi.

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