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Turnover e stabilizzazioni, gli enti tornano ad assumere

 

Non c’è solo lo sblocco delle assunzioni negli enti di area vasta e l’innalzamento del turnover nei comuni da 3.000 a 5.000 abitanti. La manovra, infatti, prevede altre importanti novità per il personale delle amministrazioni locali. Il limite al turnover sale al 100% anche per i comuni fra 3.000 e 5.000 abitanti con una spesa di personale inferiore al 24% delle entrate correnti medie dell’ultimo triennio. In precedenza, la maglie larghe interessavano solo la platea fino a 3.000 residenti. Per province e città metropolitane arriva lo sblocco delle assunzioni a tempo indeterminato con percentuali di turnover pari al 100% per le amministrazioni con una bassa incidenza della spesa di personale, al 25% per le altre. Via libera anche all’utilizzo dei resti assunzionali del triennio precedente. Sarà possibile anche il reclutamento a tempo determinato, nei limiti del 25% della spesa 2009. Ma altre norme meritano di essere segnalate. Il comma 812 conferma la disciplina di cui all’art. 4, comma 6-quater, del dl 101/2013), che consente ai comuni di stabilizzare, a domanda, in via prioritaria rispetto all’assunzione con procedura concorsuale, il personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione di una procedura selettiva pubblica bandita ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge n. 296/20066, che abbia maturato, alla data del 1° settembre 2013, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Il comma 1148, modificando l’art. 22, comma 8, del dlgs n. 75/2017, proroga la possibilità, nelle pubbliche amministrazioni, di utilizzare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino al 1° gennaio 2019 (invece che al 1° gennaio 2018). Viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 anche la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi dei servizi prestati dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato (comma 467). Ciò, però, nel più basso limite massimo complessivo del 10% della dotazione ordinaria, per l’anno 2018, del capitolo previsto nel bilancio statale. Ancora, si stabilisce (al comma 200) che gli ambiti territoriali possono effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato direttamente a valere (e nei limiti di un terzo) sulla quota del Fondo Povertà ad essi attribuita. Tali assunzioni potranno essere effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente.

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