02/01/2018 – Contratti locali senza obblighi

Contratti locali senza obblighi

Facoltativa la negoziazione annuale dei fondi decentrati
 Pagina a cura di Luigi Oliveri 

 

I contratti collettivi decentrati avranno la facoltà e non l’obbligo di indicare di anno in anno la destinazione delle risorse decentrate.

E’ una delle novità di maggior rilievo della preintesa sul nuovo contratto di lavoro per le «funzioni centrali», i comparti delle amministrazioni statali, stipulata lo scorso 23 dicembre. Una novità che potrebbe risolvere alcuni problemi rilevati, in particolare, nel comparto regioni enti locali, visto che il contratto delle funzioni centrali sarà il modello generale al quale faranno riferimento gli altri che verranno stipulati in seguito.

Da sempre i contratti collettivi nazionali di lavoro contengono la clausola della cosiddetta ultrattività dei contratti collettivi decentrati, che viene riproposta anche dall’articolo 8, comma 7, della preintesa: «i contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi».

Nonostante la previsione risulti sufficientemente chiara e sia stata sempre presente nei contratti collettivi sia i servizi ispettivi, sia la Corte dei conti hanno di fatto negato effettività al principio di ultrattività dei contratti decentrati, pretendendo che di anno in anno si desse corso alla contrattazione decentrata di parte economica e considerando produttiva di danno l’assenza dei contratti. Le obiezioni sulla liceità del riferimento indiretto alle previsioni dell’ultimo contratto stipulato hanno sempre prodotto solo contenziosi infiniti.

La preintesa del 23 dicembre appare apprestare il rimedio a questa clamorosa incongruenza e palese mancanza di rapporto collaborativo tra istituzioni.

Per comprendere cosa cambia, è bene richiamare la contrattazione nazionale ormai scaduta, destinata ad essere sostituita dalla nuova in corso di definizione. Ad esempio, l’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del Ccnl 1.4.1999 del comparto regioni enti locali dispone, ai sensi del quale «l’utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale». Servizi ispettivi e magistratura contabile, con una lettura rigorosa e non tesa a coordinare questa previsione col principio di ultratttività visto prima, ritengono che sia un dovere immancabile appunto determinare ogni anno la destinazione delle risorse.

L’articolo 8, comma 1, della preintesa, però, ha un contenuto diverso: «il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale».

Sembra evidente che alla possibilità di considerare la negoziazione annuale come un dovere, propria della scaduta tornata contrattuale nazionale, si sostituisca una mera facoltà di negoziazione con cadenza annuale.

Il testo dell’articolo 8, comma 1, della preintesa non pare lasci dubbi. Il coordinamento tra principio di ultrattività e dovere di negoziazione è totale: poiché i contratti hanno durata triennale, spetta alle amministrazioni scegliere se definire i criteri di ripartizione delle risorse in modo che valgano un triennio oppure annualmente; nel primo caso, non si porrà mai più il problema dell’assenza di una negoziazione annuale di riparto delle risorse. Ma, anche laddove le parti non stipulino criteri espressamente di portata triennale, la facoltà e non l’obbligo di negoziare annualmente la ripartizione delle risorse, consente senza alcun dubbio di considerare vigenti ed applicabili i criteri disposti l’anno prima.

Il tutto conferma che occorre svincolare il processo della contrattazione dai numeri concreti e dall’approvazione dei bilanci.

Se si ragiona davvero su criteri che poi possano essere tradotti in formule per calcolare le destinazioni delle risorse, qualsiasi sia il concreto ammontare frutto della loro costituzione, è possibile stipulare sempre per tempo contratti che consentano una gestione serena ed efficiente.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto