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Veneto, del. n. 531 – Ricalcolo con effetto retroattivo delle risorse decentrate

Pubblicato il 20 dicembre 2018


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 degli Enti locali ai fini della costituzione del “Fondo risorse decentrate”.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile procedere ad una rideterminazione dei Fondi Risorse Decentrate degli anni passati (2016-2017) in quanto non è stato inserito nella parte fissa degli stessi l’incremento percentuale dello 0,20% del monte salari 2001 previsto dall’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pur non avendo incarichi di “alta professionalità”.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 531/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 dicembre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto l’interpretazione delle norme contrattuali è rimessa all’Aran.

A tal proposito l’Aran, con il parere n. 14139 del 25 luglio 2018, ha chiarito che le risorse di cui trattasi, non stanziate dagli Enti negli anni precedenti, non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del fondo di cui all’art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018 e che “qualora l’ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano”.

Data la rilevanza di tale fattispecie di ricalcolo con effetto retroattivo delle risorse decentrate, l’Aran ha comunque sottolineato l’opportunità di acquisire informazioni anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale, peraltro, devono essere comunicate le modifiche intervenute, per effetto del ricalcolo, nell’ammontare delle risorse decentrate.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Veneto del. n. 531 -18

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