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Anticorruzione senza sconti  

di FRANCESCO CERISANO – Italia Oggi – Giovedì, 20 Dicembre 2018

Daspo a vita per i corrotti, sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, obblighi più stringenti di rendicontazione per partiti, movimenti politici e fondazioni e associazioni a essi collegate. Queste le principali misure del disegno di legge anticorruzione, approvato in via definitiva dalla Camera martedì sera. L’ aula, con 304 voti a favore e 106 contrari, ha acceso il semaforo verde in terza lettura al testo varato dal senato il 13 dicembre scorso. Un testo praticamente fotocopia rispetto a quello che aveva incassato il primo sì da Montecitorio, con la sola eccezione della correzione sulla norma in materia di peculato, introdotta in prima lettura alla camera con il voto segreto su un emendamento approvato contro il parere dell’ esecutivo (si veda ItaliaOggi del 21/11/2018). Tra le novità introdotte dalla legge, quelle destinate a impattare maggiormente sull’ azione amministrativa sono rappresentate dal Daspo a vita (ossia l’ incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione) contro i corrotti e dalle clausole di non punibilità per chi denuncia. Daspo a vita e clausole di non punibilità Per quanto riguarda il Daspo a vita, il ddl modifica l’ articolo 317-bis del codice penale, integrando il catalogo dei reati alla cui condanna consegue la pena accessoria dell’ interdizione perpetua dai pubblici uffici. Agli attuali reati di peculato, concussione, corruzione propria e corruzione in atti giudiziari sono aggiunti: la corruzione impropria, la corruzione propria aggravata, l’ induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, la corruzione attiva, l’ istigazione alla corruzione, il traffico di influenze illecite. Inoltre le condanne per i reati di peculato, corruzione in atti giudiziari e traffico di influenze illecite commessi in danno o a vantaggio di un’ attività imprenditoriale comporteranno l’ incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Sulle clausole di non punibilità (contro cui le opposizioni erano insorte nel primo passaggio alla Camera), rispetto alla prima stesura della norma, che non prevedeva neppure la necessità di provare il reato o la dazione della somma di denaro (o altra utilità), la nuova versione (che introduce nel codice penale il nuovo art. 323-ter) accoglie in parte le richieste dei sindaci e le osservazioni delle opposizioni e subordina la non punibilità alla circostanza che la denuncia arrivi prima dell’ iscrizione nel registro degli indagati e comunque entro quattro mesi dalla commissione del fatto. Inoltre, come detto, per beneficiare della non punibilità, viene richiesto al denunciante di fornire indicazioni «utili e concrete» per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. La non punibilità sarà inoltre subordinata alla messa a disposizione dell’ utilità percepita (o, qualora ciò non sia possibile, di una somma di denaro di valore equivalente) ovvero all’ indicazione di «elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo». Prescrizione La legge ha imbarcato la riforma della prescrizione, fortemente voluta dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede, che prevede la sospensione della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione). La norma entrerà in vigore il primo gennaio 2020. Niente sanzioni alternative per i corrotti Non saranno possibili l’ assegnazione al lavoro all’ esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione per i condannati per reati contro la pubblica amministrazione come il peculato, la concussione, la corruzione. Online le donazioni ai partiti sopra i 500 euro Sarà obbligatorio rendere pubblici sul sito internet del partito o del movimento politico i dati di chi eroga contributi superiori nell’ anno a 500 euro. Trasparenza per le fondazioni Gli obblighi sulla pubblicità dei contributi, sulla rendicontazione e la trasparenza varranno anche per «fondazioni, associazioni e comitati collegati a un partito o movimento politico» che nell’ articolo 15 della legge vengono equiparate a partiti e movimenti politici. Agente sotto copertura La disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura viene estesa al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione come la corruzione. Viene quindi esclusa la punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria che, al solo fine di acquisire elementi di prova, abbiano posto in essere condotte che costituirebbero reato.

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