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Segretari comunali e diritti di rogito: un recente chiarimento dalla Cassazione

di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29947, del 20 novembre 2018, nel respingere il ricorso del Ministero dell’Interno ha confermato che negli emolumenti percepiti dal “Segretario utilizzato dall’Agenzia dei segretari comunali o dalla Scuola superiore, anche in costanza di incarico in corso , rientrano i diritti di rogito”.

Il contenzioso

La Corte di appello aveva respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Giudice del lavoro, in riferimento all’accoglimento della domanda proposta da un Segretario comunale , in servizio presso un Comune che gli aveva riconosciuto il diritto a percepire i “diritti di segreteria” nel periodo giugno 2009/febbraio 2010, durante il quale aveva lavorato “in utilizzo ex art. 48-bis del C.C.N.L.” presso l’Agenzia autonoma per la Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES).

In particolare la Corte territoriale aveva osservato:

– che il Segretario comunale aveva lavorato “in utilizzo” presso l’AGES, a tal fine cessando di operare quale segretario comunale del Comune dove era in servizio;

– che a norma dell’art. 48-bis citato, ai segretari, durante il periodo di utilizzo, compete il trattamento economico previsto dall’art. 37, comma 1, del C.C.N.L. in godimento alla data del provvedimento di utilizzo;

– l’art. 37 del medesimo C.C.N.L. ricomprende espressamente, al primo comma, lett. g), “i diritti di segreteria”, di cui il Segretario beneficiava quando prestava servizio presso il Comune al momento della chiamata da parte dell’AGES;

– a fronte di tale chiaro dettato letterale, non era giustificabile il comportamento dell’Agenzia, che aveva corrisposto la voce retributiva solo nel periodo iniziale del rapporto, sino al maggio del 2009, per poi sospenderla alla luce di sopravvenuti, ma infondati, dubbi circa la sua spettanza;

– non è ravvisabile alcuna nullità della previsione contrattuale, atteso che nel lavoro pubblico contrattualizzato è la stessa legge che demanda alla contrattazione collettiva la determinazione dei trattamenti economici fondamentali e accessori dei dipendenti (art. 45D.Lgs. n. 165 del 2001); diversa è la regolamentazione che lo stesso C.C.N.L., all’art. 37, prevede per i segretari comunali “in disponibilità”, ovvero per i “segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede”, per i quali resta esclusa la corresponsione dei diritti di segreteria, trattandosi all’evidenza di situazioni diverse;

– in quest’ultimo caso vi è una cessazione dell’incarico di segretario per altre ragioni e a prescindere (e non a seguito) della chiamata presso l’Agenzia durante il servizio altrimenti destinato a continuare.

Avverso la sentenza sfavorevole il Ministero dell’Interno è ricorso in Cassazione.

Si evidenzia preliminarmente che l’art. 45D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione;

c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L’analisi della Cassazione

I giudici di legittimità osservano che il Ministero dell’Interno ricorrente , richiamata la disciplina che regola la posizione giuridica del segretario comunale e provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico e collocato in posizione di disponibilità, il quale rimane iscritto all’albo ed è posto a disposizione dell’Agenzia autonoma per le attività dell’Agenzia stessa o per attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza ovvero per l’espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre pubbliche amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell’ente presso cui presta servizio, deduce che ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità e utilizzati per le esigenze dell’Agenzia, è corrisposto il trattamento economico in godimento dell’ultima sede di servizio e tale trattamento è quello stabilito dall’art. 43 C.C.N.L,, nel cui contesto non figurano i diritti di segreteria.

Tale emolumento compete esclusivamente “al segretario che ricopre sede di segreteria convenzionata”, al quale l’art. 45 dei medesimo C.C.N.L attribuisce una “retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di quell’art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento”.

Il Ministero ricorrente precisa che, in attesa di ricevere un’interpretazione autentica dell’art. 43 C.C.N.L. da parte dell’Aran, investita della questione, con deliberazione n. 189 dei 2000 l’Agenzia aveva sospeso l’erogazione dell’indennità nei confronti di tutti i segretari in disponibilità, sussistendo incertezza circa l’obbligatorietà dell’esborso.

L’Aran con nota 28 novembre 2002 aveva informato di avere trasmesso la richiesta al Governo per le opportune valutazioni, anche di carattere finanziario. Con nota 3 agosto 2009 il Dipartimento della funzione pubblica aveva precisato che solo il personale che presta servizio presso l’Ages percepisce il trattamento economico in godimento nell’ultima sede di servizio, in cui è compresa l’indennità per sedi convenzionate, mentre l’eventuale estensione di questa voce del trattamento accessorio a tutti i segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità avrebbe potuto essere valutata in sede di contrattazione collettiva.

Per la Corte di Cassazione il ricorso è inammissibile.

Osservano i giudici di legittimità che come si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha distinto la “posizione dell’odierna ricorrente, chiamata a svolgere attività presso l’Agenzia in posizione di “utilizzo ex art. 48-bis” del CCNL 1998, dalla posizione del segretario comunale o provinciale “in disponibilità” utilizzato per le esigenze proprie dell’Agenzia, evidenziandone il diverso regime giuridico, atteso che l’odierna ricorrente era stata chiamata a svolgere attività presso l’Agenzia in costanza di servizio e non si trovava in posizione di disponibilità quale segretario non confermato, revocato o comunque privo di incarico”.

Secondo l’accertamento di fatto non specificamente censurato, il segretario aveva un incarico in corso al momento in cui venne chiamata a svolgere l’attività “in utilizzo ex art. 48-bis” presso l’Agenzia.

La Corte territoriale ha evidenziato che l’art. 48-bis del CCNL 16.5.2001 (Segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la Scuola), al primo comma, prevede che “In caso di utilizzo di segretari per le esigenze dell’Agenzia o della Scuola, la sede di cui sono titolari si rende disponibile agli effetti di legge e regolamentari, con effetto dalla data di efficacia del provvedimento di utilizzo” e, al secondo comma, che “Ai segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento economico, previsto dall’art. 37, comma 1, del presente CCNL, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo. Ha poi osservato che il trattamento economico spettante al segretario “in utilizzo ex art. 48-bis” è quello previsto dall’art. 37, comma 1, CCNL, che si compone di una serie di voci, tra le quali, alla lett. g), figurano i “diritti di segreteria “.

Ha quindi affermato che diversa è la disciplina dettata dal D.P.R. n. 465 del 1997art. 19 che riguarda i segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede….” e che, nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 48-bis, non è il segretario comunale a trovarsi in posizione di disponibilità, ma è la “sede” di cui lo stesso è “titolare” a diventare “disponibile”, con effetto dalla data di efficacia dei provvedimento di utilizzo.

Ad avviso della Corte territoriale come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, il segretario comunale o provinciale chiamato a prestare servizio presso l’Agenzia in posizione di utilizzo ex art. 48-bis CCNL in costanza di incarico di sede non è da ritenere collocato in disponibilità a norma del D.P.R. n. 465 del 1997art. 19, norma che riguarda i segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede.

Le conclusioni

Per la Corte di Cassazione il ricorso va dichiarato inammissibile. In applicazione del principio della soccombenza, il Ministero dell’Interno va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Cass. civ., Sez. lavoro, 20 novembre 2018, n. 29947

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