16/04/2018 – Corte dei Conti. I debiti fuori bilancio non sono rateizzabili e debbono essere iscritti nel bilancio dell’anno in cui vengono riconosciuti

Corte dei Conti. I debiti fuori bilancio non sono rateizzabili e debbono essere iscritti nel bilancio dell’anno in cui vengono riconosciuti

 Santo Fabiano

 

E’ la conclusione a cui giungono le sezioni riunite della Corte dei Conti (in fondo alla pagina) con riferimento al Comune di Napoli, di cui si sono occupate le cronache in questi giorni.

In particolare, i magistrati contabili affermano che “la nuova formulazione dell’articolo 183 TUEL, al comma 5, dispone che l’impegno deve essere registrato in bilancio “..quando l’obbligazione è perfezionata con imputazione all’esercizio in cui viene a scadenza..”. In relazione ai debiti fuori bilancio, che costituiscono obbligazioni perfezionate e scadute, ma non registrate in bilancio tempestivamente ai sensi dell’art. 183 TUEL, il principio della contabilità finanziaria 9.1 dell’allegato A/2 del d.lgs. n. 118/2011 dispone testualmente che “L’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”. Deve, conseguentemente, escludersi la possibilità di detrarre l’ammontare di quanto oggetto di accordi di rateizzazione, in quanto tali accordi riguardano i soli tempi di pagamento ed hanno effetto esclusivamente sulla cassa.”

testo della sentenza

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto