13/04/2018 – Regolamento per funzioni tecniche

Umbria, del. n. 41 – Regolamento per funzioni tecniche

Pubblicato il 12 aprile 2018

 

Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità del regolamento di cui all’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 anche agli incarichi espletati prima della sua adozione.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 41/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno ribadito che il regolamento previsto dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 rappresenta una “condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse […] del fondo” (Sez. Veneto del. n. 353/2016; Sez. Lombardia, del. n. 185/2017n. 191/2017 e n. 305/2017).

Si è in presenza di una “condicio iuris”, ossia di un elemento normativo che concorre al perfezionamento della fattispecie produttiva del diritto all’incentivo.

Pertanto, l’applicazione del regolamento di cui all’articolo 113 agli incentivi degli incarichi espletati prima della sua adozione (ma pur sempre dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016) non pone un problema di efficacia “retroattiva” del regolamento stesso, ma di concreto perfezionamento della fattispecie produttiva del diritto all’incentivo.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Umbria del. n. 41-18

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