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Legittima la procedura di affidamento diretto della fornitura informatica in presenza di esclusioni tecniche di apertura al mercato

 

La Corte dei conti è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un affidamento diretto di un servizio al gestore attuale utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, concludendo che le motivazioni della PA erano da considerarsi persuasive in quanto: a) l’affidamento disposto era da considerarsi funzionale all’adeguamento della struttura informatica in essere affidata a suo tempo all’impresa aggiudicataria del contratto; b) l’affidamento assicurava la disponibilità e la continuità del sistema; c) l’affidamento ad unico gestore era da considerarsi fondamentale per la sicurezza del sistema in uso.

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