13/04/2018 – Abuso dei permessi ex legge 104/1992: legittimo il licenziamento

Abuso dei permessi ex legge 104/1992: legittimo il licenziamento

Pubblicato il 12 aprile 2018

 

È legittimo il licenziamento del dipendente che si assenta da lavoro abusando illegittimamente dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/1992.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8209 depositata il 4 aprile 2018, con la quale è stata ritenuta proporzionata l’irrogata massima sanzione del licenziamento disciplinare.

L’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile (Corte di Cassazione, sentenza n. 17968/2016).

In difetto di tale nesso causale diretto tra assenza dal lavoro e prestazione di assistenza, devono ritenersi violati i principi di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro, che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale, che dell’Ente assicurativo (come già ritenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4984/2014, n. 8784/2015, n. 9217/2016 e n. 9749/2016).

Si evidenzia che in tal caso il dipendente, oltre a poter essere legittimamente licenziato, risponde anche del danno causato all’ente datore di lavoro (Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, sent. n. 24/2017).

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto