Print Friendly, PDF & Email

Appalti: aggiudicabili con il criterio del “minor prezzo” i servizi/forniture “standardizzati”

Pubblicato il 5 aprile 2018

 

Le forniture e i servizi che rispondono a inderogabili standard tecnici o contrattuali, fissati in maniera vincolante e precisa dal committente nel capitolato speciale, possono essere affidati con il criterio del “minor prezzo”.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1609 del 13 marzo 2018.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura negoziata per lo svolgimento del servizio di vigilanza antincendio, da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso.

Un operatore economico aveva evidenziato che per l’appalto, in quanto riconducibile a quelli “ad alta intensità di manodopera”, sarebbe stato obbligatorio il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il d.lgs. 50/2016 pone una tendenziale preferenza per l’aggiudicazione tramite il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Tuttavia l’articolo 95 sul “Criterio di aggiudicazione dell’appalto” al comma 4 lett. b) espressamente consente, in via di eccezione, che “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” possa farsi l’applicazione del criterio del “minor prezzo”.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, tale indicazione è palesemente finalizzata a garantire una significativa accelerazione della procedura, soprattutto quando le prestazioni non devono assolutamente differire da un esecutore ad un altro.

Pertanto, se la stazione appaltante specifica puntualmente nel capitolato speciale gli standard prestazionali richiesti, non è utile né necessario procedere ad un’autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettati allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese.

In tal caso l’appalto è riconducibile all’ambito applicativo dei contratti standardizzati “da aggiudicare al minor prezzo”, perché caratterizzati da un’elevata standardizzazione delle prestazioni.

Torna in alto