05/04/2018 – Ma la rotazione deve essere applicata anche nelle procedure semplificate “aperte” al mercato?

Ma la rotazione deve essere applicata anche nelle procedure semplificate “aperte” al mercato?

S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 5/4/2018)

“La rotazione delle imprese opera anche nelle procedure di selezione delle operative sociali di tipo B qualora la stazione appaltante, pur potendo applicare la disciplina particolare (riconducibile alla legge 381/1991, art. 5), si sia autovincolata modellando  il procedimento  sullo “schema” delineato per il sotto soglia con l’articolo 36 del codice degli appalti.

In tali termini, la recente statuizione del TAR Lombardia, Brescia, sez. II,  espressa con la sentenza n. 354/2018. 

La peculiarità della pronuncia, però, è che – probabilmente per prima – la sezione si pronuncia sulle indicazioni dell’ANAC espresse con le recenti Linee guida n. 4/2018 secondo cui la rotazione sarebbe derogabile anche nel caso di procedura “negoziata” aperta al mercato (ovvero senza limiti sugli inviti)…

Il problema pratico sembra insinuarsi nella differenza tra procedura aperta “formale” (con bando o similare) ed un procedimento aperto solo sotto il profilo sostanziale (l’avviso pubblico a manifestare interesse senza limitazione sugli inviti).

Nel primo caso nessun limite, evidentemente, può essere opposto al pregresso affidatario, nel secondo caso sembra comunque essere necessaria una motivazione o comunque una specificazione/riferimento che faccia emergere la scelta consapevole dell’amministrazione.”

QUI la sentenza TAR Brescia n.354/2018

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto