05/04/2018 – Linee guida non vincolanti dell’ANAC, quando sono lesive?

Linee guida non vincolanti dell’ANAC, quando sono lesive?

 

Ulteriore chiarimento del Tar Lazio sul regime giuridico delle linee guida non vincolanti dell’ANAC, sulla loro lesività, e sulle conseguenze della loro violazione

 

Progressivamente la giurisprudenza amministrativa chiarisce sempre di più il regime giuridico delle linee guida Anac, siano esse vincolanti o non vincolanti.

Il Tar Lazio, in particolare, con la sentenza 1735 del 14 febbraio 2018, si concentra su una linea guida sulla trasparenza negli incarichi – “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14, del dl.gs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”- il cui regime giuridico è ricostruito sulla falsa riga di quello delle circolari amministrative.

Il Consiglio di Stato sulle linee guida non vincolanti e sulla loro lesività

Il Tar romano si rifà a quanto già evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere della Commissione speciale n. 1257 del 29 maggio 2017, reso nell’adunanza del 20 aprile 2017, proprio sullo schema in tema di “Aggiornamento delle Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

In tale sede l Consiglio di Stato ha specificato, sul punto che qui rileva, come le Linee guida in esame appaiano riconducibili al novero delle Linee guida “non vincolanti”, mediante le quali l’ANAC “…fornisce ai soggetti interessati indicazioni sul corretto modo di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa e sull’adempimento dei quali ha poteri di vigilanza, indicazioni che costituiranno parametro di valutazione per l’esercizio di tali poteri e l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Ne deriva, all’evidenza, che tali Linee guida non siano immediatamente lesive, prendendo spessore l’eventuale lesività solo all’esito del procedimento instaurato per “l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Se da un lato i destinatari possono discostarsi dalle linee guida mediante atti che contengano una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa, è altrettanto vero che al di fuori di questa ipotesi, la violazione delle linee guida può essere considerata, in sede giurisdizionale, come elemento sintomatico dell’eccesso di potere, sulla falsariga dell’elaborazione che si è avuta con riguardo alla violazione delle circolari.

L’impugnazione delle linee guida non vincolanti, l’applicazione del regime delle circolari

Secondo il Tar Lazio, sulla base dei principi affermati dal citato Consiglio di Stato, la formulazione di tali Linee guida, quindi, avrebbe una “finalità istruttiva”, richiamando e non parafrasando i precetti normativi, al fine di evidenziare i punti di essi che necessitano di una scelta interpretativa, secondo le soluzioni dottate.

Ne deriva quindi che la linee guida non vincolante è sfornita di contenuto lesivo diretto nei confronti dei potenziali destinatari, risultando queste un mero atto di indirizzo e supporto che può essere oggetto di impugnazione avanti al g.a. solo unitamente all’atto specifico che, in applicazione di tale indirizzo ove recepito, incida in maniera puntuale sulla posizione giuridica del destinatario.

Le linee guida non vincolanti potranno essere lesive solo nel momento di applicazione “in concreto” di tali provvedimenti, attraverso l’adozione di sanzioni e di altri provvedimenti analoghi.

In allegato la sentenza del Tar Lazio 18 febbraio 2018, n. 1735.

 
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