05/04/2018 – Erogazione indennità di turno: orientamento Aran-Ancitel

Erogazione indennità di turno: orientamento Aran-Ancitel

 

 

Si trasmette l’orientamaento ARAN-ANCITEL, in materia di erogazione di indennità di turno, in particolare, circa la corretta applicazione della disciplina dell’articolo 22 del CCNL, l’Agenzia ha già avuto modo di precisare che il regime di lavoro su turno, con il relativo pagamento di indennità, presuppone l’esistenza di “strutture operative he prevedono un orario di sevizio giornaliero continuativo, di almeno 10 ore”, per tutti i giorni della settimana lavorativa e per tutte le settimane del mese; l’orario di servizio di almeno 10 ore deve essere continuativo; ove il turno sia stato articolato su giorni della settimana c onsiderati lavorativi, ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale.

Conclude l’Agenzia che nella particolare organizzazione dell’orario ipotizzata, non sussistono i presupposti per la riconduzione della stessa alla disciplina del turno di cui all’art. 22 del CCNL del 14.9.2000e quindi per l’erogazione della relativa indennità.

L’Ancitel, sottolinea che nel caso in cui l’Amministrazione valuti di non avere alcuna esigenza organizzativa di mantenere in servizio durante le festività infrasettimanali tutto il personale, e, in particolare, di non avere l’esigenza di mantenere in queste giornate le turnazioni regolari necessarie nei giorni ordinari, si ritiene legittimo che la stessa sospenda motivatamente il servizio in quelle giornate, interrompendo la continuità della turnazione, lasciando fruire al personale interessato le corrispondenti giornate di riposo in coincidenza con i festivi, non dovendo gestirne la sostituzione in altre giornate in cui sia maggiore la necessità di avere tutti i dipendenti in servizio, riducendo nel contempo il costo dell’indennità di turno.

In materia, l’Aran ha chiarito che non è necessaria l’apertura del servizio su sette giorni e che la “continuità” è riferita esclusivamente alle 1O ore giornaliere, ma ha precisato anche che “l’orario di servizio deve essere unico per tutti i giorni della settimana in cui si articola l’erogazione del servizio”, dovendo tale orario “avere inizio alla stessa ora e concludersi alla stessa ora per tutti i giorni della settimana, dato che si tratta di orario di servizio e non di orario di lavoro”.

DOCUMENTO ARAN- ANCITEL

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