31/08/2018 – Rappresentanza di genere e Statuto comunale

Rappresentanza di genere e Statuto comunale

“lo Statuto comunale è da qualificarsi come atto normativo secondario, capace, entro certi limiti, di innovare l’ordinamento e che, nell’ambito della gerarchia delle fonti, può essere considerato come fonte subprimaria, incapace di derogare o di modificare una legge e collocata appena al di sopra delle fonti regolamentari (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 16 maggio 2008, n. 493).

La previsione statutaria secondo la quale non è ammessa la nomina di assessori esterni, pertanto, non può impedire l’attuazione dell’art. 1, comma 137 l. 7 aprile 2014, n. 56, e, ove fosse impeditiva di un’adeguata rappresentanza di entrambi i generi nella giunta comunale, dovrebbe essere, secondo il principio della gerarchia delle fonti, disapplicata.”

 

QUI la sentenza

 

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