23/08/2018 – Nomina e revoca del Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Nomina e revoca del Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO 2018 15:43
(dopo il Regolamento ANAC sul riesame del 18 luglio 2018)
Il 18 luglio l’ANAC ha approvato il “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”.
Il regolamento è pubblicato sul sito web del Garante dal 1° agosto.
Questo nuovo atto dell’ANAC ci dà l’occasione per rivedere le modalità di nomina e revoca del RPCT comunale.
 
1. La nomina 

La norma prevede:

Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97:
Art. 1 comma 7:
L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all’Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»
Dunque il Sindaco con suo provvedimento nomina il segretario comunale come RPCT del comune.
Può nominare anche un altro soggetto, ma in questo caso nel decreto di nomina va indicata la motivazione di questa scelta…
 
2. La comunicazione all’ANAC della nomina 

L’ANAC ha predisposto una procedura per comunicare la nomina e l’ha resa disponibile a questa pagina del suo sito:

 
3. Il termine “naturale” della nomina
La nomina del segretario comunale ha la stessa durata del sindaco; dice infatti la norma:
D.Lgs. 18-8-2000n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Articolo 99 – Nomina
1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui all’articolo 98.
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.
Appare chiaro che quando la nomina avrà scadenza naturale, basterà comunicare all’ANAC, previa adozione del provvedimento, la nuova nomina del RPCT, in quanto tecnicamente non si è nel caso di “revoca”.
 
4. La revoca del segretario comunale o del RPCT 

La norma prevede che il segretario possa essere revocato anche prima della sua scadenza naturale, per gravi inadempienze; dice la norma:

D.Lgs. 18-8-2000n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Articolo 100 – Revoca
1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio. 

Ovviamente se il segretario è anche RPCT viene implicitamente o esplcitamente revocato anche da detta funzione.

Allo stesso modo, il sindaco, con provvedimento motivato, potrà revocare il RPCT che non sia anche segretario comunale…
 
5. La comunicazione all’ANAC della Revoca 

Dice la norma:

L. 6-11-2012n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
Comma 82. Il provvedimento di revoca di cui all’articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione
Nel Regolamento sul riesame è previsto che si attui questa procedura ogni volta che ci sia:
revoca dell’incarico di Segretario negli Enti locali, laddove il Segretario sia anche RPCT,ai sensi dell’articolo 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni RPCT, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
revoca dell’incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica che il RPCT riveste nell’Amministrazione, segnalata all’Autorità quale misura discriminatoria per motivi collegati direttamente e indirettamente allo svolgimento delle funzioni di RPCT, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
adozione di altre misure discriminatorie dirette o indirette, nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo.
 
6. Il Prefetto e la sospensione di efficacia 

L’estensore del regolamento, come quello della norma, poco avvezzo alle questioni dei nostri comuni, non ha correttamente colto il soggetto che debba fare la comunicazione all’ANAC.

Inoltre questa comunicazione è “integrativa” dell’efficacia, quindi va fatta tempestivamente, per permettere al comune di sostituire celermente il segretario “inadempiente” o il funzionario “inadatto”. Dice l’articolo 4 del Regolamento:
1. Le Amministrazioni e i Prefetti, nel caso degli Enti locali, comunicano tempestivamente all’Autorità i provvedimenti di revoca del RPCT al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni dall’acquisizione al protocollo dell’Autorità del provvedimento di revoca.
2. Nel termine di trenta giorni di cui al comma 1, l’efficacia del provvedimento di revoca è sospesa.
In realtà i Prefetti potrebbero avere “in automatico” questa funzione di comunicazione solo quando il RPCT è un segretario comunale; inoltre i Prefetti potrebbero non cogliere immediatamente la gravità della situazione e potrebbero ritardare la comunicazione all’ANAC, anche perché non è previsto alcun termine a loro carico.
Dato che i 30 giorni di sospensione dell’efficacia decorrono dal giorno in cui l’ANAC protocolla la comunicazione, nel nostro modulo abbiamo previsto che oltre un invio al Prefetto del provvedimento, questo venga inviato via PEC direttamente dal Comune all’ANAC.
Comunicata all’ANAC la revoca, dopo 30 giorni dalla PEC, si provvederà alla nomina del nuovo RPCT e al suo inserimento nella banca dati

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