tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Accesso civico ai dati tributari di cittadini

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

Il diritto d’accesso, già disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ha visto di recente un’importante evoluzione legislativa, soprattutto con riferimento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (cosiddetto “FOIA”).
Il tema affrontato dal Garante per la protezione dei dati personali con il parere n. 382 del 14 giugno 2018 (doc. web n. 9001972), riguarda il diritto d’accesso in materia tributaria, con particolare riguardo alle imposte locali e, nello specifico, alla documentazione riferita al pagamento di tributi concernenti un immobile, il cui accesso è stato denegato dal Comune istante (trattasi di richiesta formulata ex art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33 del 2013, a fronte dell’istanza di riesame di un provvedimento di diniego di un accesso civico)
Il Garante della privacy, chiamato ad esprimersi al riguardo, ha affermato che non è possibile fornire, attraverso l’istituto dell’accesso civico, la documentazione relativa al pagamento dei tributi comunali (nello specifico, oggetto dell’accesso civico è la copia autentica in formato cartaceo di alcune dichiarazioni IMU-TASI-TARI e rispettive documentazioni dei pagamenti) e che, pertanto, ben ha agito il Comune formulando il proprio diniego.
L’Authority, in altri termini, conformemente al proprio precedente orientamento di cui al Provvedimento 30 novembre 2017, n. 506 – doc. web n. 7316508, ha ritenuto corretto l’operato del Comune, in quanto consentire l’accesso avrebbe potuto comportare ai controinteressati ripercussioni negative, anche sul piano sociale e relazionale, con pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nei documenti oggetto di richiesta d’accesso, atteso che dagli stessi è possibile ricostruire la posizione tributaria dei contribuenti e, di conseguenza, la loro situazione economica personale; a ciò si aggiunga che dev’essere tenuta in adeguata considerazione la ragionevole aspettativa di confidenzialità riposta dai contribuenti nei confronti dell’amministrazione e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida ANAC in materia di accesso civico e di cui alla determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016).
Si consideri, infatti, che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di un’istanza di accesso civico divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli, ancorché il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; per questa ragione, tra l’altro, va ben valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, da cui dipende la decisione di rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti.
Quanto sopra precisando, tuttavia, che in ogni caso resta ferma la possibilità per l’istante di accedere alla documentazione richiesta laddove dimostri l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» (artt. 22 e ss., L. 7 agosto 1990, n. 241).

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