11/09/2017 – Dotazioni organiche: la riforma Madia le cristallizza a quelle di fatto

Dotazioni organiche: la riforma Madia le cristallizza a quelle di fatto

 
Attualmente il percorso per programmare le assunzioni è, in estrema sintesi, il seguente.
Si parte dalla dotazione organica “di diritto”, quella cioè vigente sulla base dei provvedimenti di macro organizzazione. Immaginiamo una dotazione similare:

n.
Cat.
Profilo
1
D3
Responsabile servizio amministrativo
2
D3
Responsabile serivizi tecnici
3
D3
Responsabile servizi finanziari
4
D1
Coordinatore servizi informativi
5
D1
Coordinatore tributi
6
D1
Progettista e direttore lavori
7
D1
Progettista e dirrettore lavori
8
D1
Coordinatore PM
9
C1
Coordinamento Suap
10
C1
Coordinamento servizi demografici
11
C1
istruttore affari generali
12
C1
istruttore affari generali
13
C1
istruttore ruoli e pagamenti
14
C1
agente PM
15
C1
agente PM
16
C1
agente PM
17
C1
agente PM
18
C1
agente PM
19
C1
geometra
20
C1
geometra
21
B3
addetto finanze – economo
22
B3
addetto finanze – economo
23
B3
sportello demografici
24
B3
sportello demografici
25
B3
messo
26
B3
messo
27
B3
addetto protocollo
28
B3
capo operaio
29
B1
operaio
30
B1
operaio
 
La dotazione “di fatto” è composta dai dipendenti effettivamente in ruolo
 
n.
Cat.
Profilo
Posto coperto sì/no
1
D3
Responsabile servizio amministrativo
2
D3
Responsabile serivizi tecnici
3
D3
Responsabile servizi finanziari
4
D1
Coordinatore servizi informativi
No
5
D1
Coordinatore tributi
6
D1
Progettista e direttore lavori
7
D1
Progettista e dirrettore lavori
No
8
D1
Coordinatore PM
9
C1
Coordinamento Suap
No
10
C1
Coordinamento servizi demografici
No
11
C1
istruttore affari generali
12
C1
istruttore affari generali
No
13
C1
istruttore ruoli e pagamenti
No
14
C1
agente PM
15
C1
agente PM
16
C1
agente PM
17
C1
agente PM
No
18
C1
agente PM
No
19
C1
geometra
20
C1
geometra
No
21
B3
addetto finanze – economo
22
B3
addetto finanze – economo
No
23
B3
sportello demografici
24
B3
sportello demografici
25
B3
messo
26
B3
messo
No
27
B3
addetto protocollo
28
B3
capo operaio
29
B1
operaio
30
B1
operaio
No
 
Nell’esempio, su 30 posti della dotazione “di diritto” solo 18 sono quelli presenti nella dotazione “di fatto”.
A questo punto la programmazione consiste nella possibilità teorica di coprire i 12 posti vacanti, ma nei limiti, però, della spesa possibile per assunzioni.
Se i 12 posti vacanti costano, moltiplicandoli per il costo annuo medio di 30.000 euro, la spesa necessaria sarebbe di 360.000 euro; ma, se tra tetto alla spesa di personale e tetto alle assunzioni l’ente può spendere non oltre 150.000 euro nel triennio, allora delle 12 assunzioni ne può sostenere non oltre 5. Di fatto, la programmazione consiste nel decidere quali 5 tra i 12 posti vacanti possono essere coperti nel triennio.
 
Il sistema della programmazione dei fabbisogni previsto dal d.lgs 75/2017 muove da presupposti diversi.
Non si considera più la dotazione organica “di diritto” e si parte da due ordini di grandezza:
1)     la dotazione organica “di fatto”, quindi il ruolo dei posti coperti più le facoltà assunzionali;
2)     i fabbisogni di personale, da rilevare ex novo e da aggiornare anno per anno.
 
La parte più complessa del nuovo modo di operare è la seconda, cioè la rilevazione dei fabbisogni.
Occorre partire dalla premessa che le dotazioni organiche di diritto sono state elaborate, spesso, anni prima e non è del tutto chiaro quale sia la fonte della loro provenienza. E’ un dato di esperienza comune che le dotazioni di diritto contengano spesso un numero di posti molto superiore a quelli effettivamente in ruolo. Certo, i vari tetti alle assunzioni hanno accentuato questo fenomeno, che, comunque, di per sé rivela una scarsa aderenza alla realtà di tali dotazioni.
Per altro, la generalizzata ridotta copertura, con la dotazione di fatto, della dotazione di diritto rende sostanzialmente impossibile rilevare esuberi: infatti, il vecchio sistema rivela sempre e necessariamente posti vacanti e non un surplus di dipendenti.
Il d.lgs 75/2017 impone, invece, di determinare esattamente i fabbisogni. Occorre, quindi, accertare quali servizi vengono svolti, cosa esattamente producono (quali atti, servizi e risultati), correlare questi “prodotti” ad un tempo standard seriamente definito, correlare i prodotti con il tempo necessario a realizzarli, ottenere, così, le unità lavorative equivalenti (dividendo il quantitativo di ore lavoro necessario per il numero di ore contrattuali annue, 1720, o per un ridotto numero – 1500 ad esempio – per scontare già gli effetti di assenze a vario titolo) così da ottenere il numero di dipendenti necessario. E poi, attribuire al numero dei dipendenti una categoria ed una mansione specifici e necessari ai fini dell’efficienza dell’attività da produrre.
Nella dotazione organica esemplificata prima, manca la figura dell’assistente sociale: può un comune farne a meno?
Gli esiti, dunque, della rilevazione dei fabbisogni possono rivelare alcune lacune e una difformità rispetto alla struttura della dotazione organica di fatto. Ad esempio:
n.
Cat.
Profilo
1
D3
Responsabile servizio amministrativo
2
D3
Responsabile serivizi tecnici
3
D3
Responsabile servizi finanziari
4
D1
Coord Identità digitale
5
D1
Coordinatore tributi
6
D1
Progettista e direttore lavori
7
D1
Assistente sociale
8
D1
Coordinatore PM
9
C1
Coordinamento Suap
10
C1
Coordinamento servizi demografici
11
C1
istruttore affari generali
12
C1
istruttore conferenze di servizio
13
C1
istruttore ruoli e pagamenti
14
C1
agente PM
15
C1
agente PM
16
C1
agente PM
17
C1
agente PM
18
C1
addetto amministrativo servizi sociali
19
C1
Geometra
20
C1
Geometra
21
B3
addetto finanze – economo
22
B3
addetto finanze – economo
23
B3
sportello demografici
24
B3
sportello demografici
25
B3
Messo
26
C1
manutentore sistemi informativi
27
B3
addetto protocollo
28
B3
capo operaio
29
B1
Operaio
30
B1
Operaio
 

I fabbisogni rilevati, debbono confrontarsi con la dotazione organica di fatto che costituisce, insieme con le facoltà assunzionali, il limite finanziario, per produrre a valle la dotazione organica:

 

n.
Cat.
Profilo
 
 
 
 
 
1
D3
Responsabile servizio amministrativo
 
1
D3
Responsabile servizio amministrativo
2
D3
Responsabile serivizi tecnici
 
2
D3
Responsabile serivizi tecnici
3
D3
Responsabile servizi finanziari
 
3
D3
Responsabile servizi finanziari
4
D1
Coord Identità digitale
 
5
D1
Coordinatore tributi
5
D1
Coordinatore tributi
 
6
D1
Progettista e direttore lavori
6
D1
Progettista e direttore lavori
 
8
D1
Coordinatore PM
7
D1
Assistente sociale
 
11
C1
istruttore affari generali
8
D1
Coordinatore PM
 
14
C1
agente PM
9
C1
Coordinamento Suap
 
15
C1
agente PM
10
C1
Coordinamento servizi demografici
 
16
C1
agente PM
11
C1
istruttore affari generali
 
19
C1
geometra
12
C1
istruttore conferenze di servizio
 
21
B3
addetto finanze – economo
13
C1
istruttore ruoli e pagamenti
 
23
B3
sportello demografici
14
C1
agente PM
 
24
B3
sportello demografici
15
C1
agente PM
 
25
B3
messo
16
C1
agente PM
 
27
B3
addetto protocollo
17
C1
agente PM
 
28
B3
capo operaio
18
C1
addetto amministrativo servizi sociali
 
29
B1
operaio
19
C1
Geometra
 
N1
 
 
 
20
C1
Geometra
 
N2
 
 
 
21
B3
addetto finanze – economo
 
N3
 
 
 
22
B3
addetto finanze – economo
 
N4
 
 
 
23
B3
sportello demografici
 
N5
 
 
 
24
B3
sportello demografici
 
 
 
 
 
25
B3
Messo
 
 
 
 
 
26
C1
manutentore sistemi informativi
 
 
 
 
 
27
B3
addetto protocollo
 
 
 
 
 
28
B3
capo operaio
 
 
 
 
 
29
B1
Operaio
 
 
 
 
 
30
B1
Operaio
 
 
 
 
 

 

La rilevazione dei fabbisogni determina la nuova dotazione organica che sarà sempre quella di fatto, alla quale sommare i posti di ruolo acquisibili nei limiti finanziari delle facoltà assunzionali; tra questi posti si sceglieranno le priorità per le assunzioni, che tendenzialmente dovrebbero considerare preliminarmente le lacune di professionalità derivanti dalla rilevazione dei fabbisogni.
La nuova dotazione organica, quindi, potrà essere annualmente rideterminata, sulla base dell’aggiornamento della rilevazione dei fabbisogni.
In realtà, il d.lgs 75/2017 non consente, allo stato, rimodulazioni il cui esito sia l’ampliamento della dotazione. Infatti, l’articolo 6, comma 3, del d.lgs 165/2001, novellato dal d.lgs 75/2017, dispone: “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.
Pertanto, qualora l’esito della determinazione dei fabbisogni sveli un fabbisogno quantitativo (oltre che qualitativo) maggiore della dotazione organica di fatto anche sommata alle facoltà assunzionali, comunque la garanzia della neutralità finanziaria obbliga a disporre la programmazione triennale in modo da non comportare incrementi al costo della dotazione organica. La rimodulazione, quindi, potrà avvenire sia introducendo nuovi profili professionali non precedentemente previsti, sia (come nelle rideterminazioni solo finanziarie delle dotazioni organiche):
a)      tenendo conto dei pensionamenti o, comunque, di vicende risolutive dei rapporti di lavoro, che consentano di utilizzare posti che si liberano nella dotazione organica ed i loro costi connessi, per coprire posti di professionalità diversa, ipoteticamente maggiore, così da mantenere la neutralità finanziaria richiesta;
b)      decidendo che determinati posti, non risultando più effettivamente necessari per lo svolgimento dei servizi, siano da considerare in esubero, benché quantitativamente all’interno della dotazione.
Sulla base di questi ragionamenti, la dotazione organica si deve riversare nel piano triennale, indicando le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, che ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs 165/2001 debbono essere comunque contenute “nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.
Il risultato finale, quindi, come si nota è sostanzialmente quello di contenere a regime la spesa del personale pubblico, impedendo di programmare le assunzioni sulla base della semplice rilevazione dei posti vacanti di dotazioni organiche obsolete e non costruite tenendo conto di fabbisogni concreti. Le dotazioni organiche saranno solo quella di fatto, con in aggiunta la spesa ammissibile per nuove assunzioni; queste dovranno essere programmate valutando le priorità che emergono dalla rilevazione dei fabbisogni, in particolare sul piano qualitativo, oltre che quantitativo.
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