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Il polo unico nasce già zoppo

Comunicazioni telematiche senza garanzie di privacy
 di Luigi Oliveri 

 

Il polo unico per le visite fiscali nasce già zoppo. Il Consiglio di stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, formalmente si esprime col parere 4 settembre 2017 in senso «favorevole» allo schema di decreto sulle «modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (si veda ItaliaOggi del 5 settembre scorso).

Nella sostanza, tuttavia, Palazzo Spada muove una pioggia di critiche e di rilievi nei confronti del decreto, che non lasciano presagire una successiva vita facile

Armonizzazione. I dubbi maggiormente rilevanti riguardano l’armonizzazione tra lavoro pubblico e privato delle fasce di reperibilità. Per effetto delle norme introdotte dall’allora ministro Brunetta, per i dipendenti pubblici l’obbligo di reperibilità è di sette ore al giorno (9-13; 15-18), mentre nel privato è limitato a 2 ore (10- 12; 17-19).

Il Consiglio di stato considera erronea la mancata armonizzazione tra pubblico e privato e non ritiene sufficienti le motivazioni riferite dalla Funzione pubblica, secondo la quale «l’armonizzazione alla disciplina prevista per i lavoratori privati avrebbe comportato (per i dipendenti pubblici) una riduzione delle fasce orarie da sette ore giornaliere a sole quattro e, quindi, una minore incisività della disciplina dei controlli».

Palazzo Spada stigmatizza la nozione prevalentemente «quantitativa» del controllo e, soprattutto, evidenzia il pericolo della violazione di legge: infatti, la norma regolamentare «potrebbe essere ritenuta non conforme al criterio di delega recato dall’art. 55-septies, comma 5-bis del dlgs n. 165 del 2001, nella parte in cui dispone che l’atto normativo de quo debba essere finalizzato ad armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato».

Iter. Le riforme del lavoro pubblico sono incappate più di una volta in errori procedurali. Ad esempio, il semplice parere della Conferenza unificata, invece dell’intesa, richiesta per la riforma della dirigenza ne è costato il naufragio.

Anche sul regolamento per il polo unico il Consiglio di stato evidenzia molti vizi procedurali. Il «concerto» del Ministero del lavoro è consistito solo in un «nulla osta» espresso da un dirigente del dicastero condotto da Poletti, ma senza un incarico o una delega allo scopo.

Di conseguenza, Palazzo Spada invita il dipartimento della funzione pubblica a sanare il vizio ed attivare una vera e propria concertazione.

Privacy. Il polo unico si incentra su molteplici comunicazioni tra lavoratore, datore di lavoro ed Inps mediante canali telematici, con modalità, stabilite dall’Inps, che secondo lo schema di regolamento debbono essere idonee a garantire la riservatezza dei soggetti sottoposti a visita fiscale.

Il parere, dunque, anche se non previsto dalla normativa di delega, invita il governo ad acquisire il parere del garante per la privacy nella fase d’individuazione delle modalità di comunicazione telematica.

Esiti. Diversi sono i punti critici delle regole per lo svolgimento delle visite. In primo luogo, Palazzo Spada rileva che secondo lo schema di regolamento la visita fiscale può essere disposta «anche su iniziativa dell’Inps»: ma, mancano o, comunque, non sono esplicitati, «i criteri in base ai quali l’Inps può procedere in tal senso». Il parere invita a specificarli.

Problemi anche per il rientro anticipato a lavoro. Il regolamento prevede che, laddove il dipendente intenda riprendere l’attività lavorativa prima del decorso indicato dalla prognosi debba richiedere la «rettifica» del certificato che «deve essere effettuata dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi». Secondo il parere, però, non può trattarsi di una «rettifica», perché si presupporrebbe l’erroneità della diagnosi iniziale: è opportuno parlare, quindi, di «certificato sostitutivo».

Inoltre, il parere rileva la complicazione procedurale derivante dall’obbligo, per il dipendente, di rivolgersi allo stesso medico che ha rilasciato il certificato da «rettificare», qualora tale medico non sia reperibile per qualsiasi ragione. La Sezione, quindi, suggerisce di integrare la norma consentendo che il rientro anticipato sia consentito con certificazione rilasciata anche da un sanitario diverso da quello che ha effettuato la prima diagnosi.

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