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 TAR Lazio – sentenza n 9249 del 7 agosto 2017 – art. 95 del D.lgs. 50/2016 – la scelta del criterio più adeguato da adottare per l’affidamento di un appalto è effettuata discrezionalmente dalla stazione appaltante

 

“Osserva il Collegio, che la scelta del criterio più adeguato da adottare è effettuata discrezionalmente dalla Stazione appaltante in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto. Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso può essere utilizzato, in particolare, quando le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite dalla Stazione appaltante nel capitolato d’oneri, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione pertanto il concorrente deve solo offrire un prezzo. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha ben individuato nel capitolato l’oggetto della gara senza lasciare agli operatori margini di definizione dell’offerta.”

 

QUI LA SENTENZA TAR LAZIO

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