05/09/2017 – I nuovi limiti del salario accessorio a partire dall’anno 2017 secondo i giudici contabili

I nuovi limiti del salario accessorio a partire dall’anno 2017 secondo i giudici contabili

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

Le indicazioni della Sezione delle Autonomie

L’art. 1, comma 236, della legge di bilancio 2016 (L. n. 208 del 2015) aveva reintrodotto, dopo una sola pausa riferita all’anno 2015, la riduzione del salario accessorio in modo proporzionale al personale presente ma con le seguenti eccezioni, rispetto all’analoga previsione dettata dall’art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78 del 2010: a) il richiamo espresso delle due condizioni presupponenti la reiterazione del tetto di spesa, vale a dire, il lasso temporale necessario all’adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma in materia di personale della Pubblica amministrazione e la sopravvenienza di particolari esigenze di finanza pubblica; b) l’inserimento dell’inciso “tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente“; c) l’assenza di una analoga previsione diretta a consolidare nel tempo le riduzioni operate al trattamento accessorio per effetto della intervenuta riduzione del personale in servizio (previsione contenuta nel periodo finale del comma 2-bis del D.L. n. 78 del 2010, come introdotta dal comma 456L. n. 147 del 2013).

Proprio in merito a tale ultima novità, la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 7 dicembre 2016, n. 34, aveva modo di precisare che la mancata riproposizione, da parte del legislatore, del periodo finale del comma 2-bis, che rendeva permanenti gli effetti delle riduzioni di risorse operate in conseguenza della contrazione del personale in servizio, si rileva che il nuovo tetto di spesa è stato posto in funzione della prevista adozione, entro il 2016, dei decreti legislativi di riordino, ai sensi degli artt. 11 e 17L. n. 124 del 2015, della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, la quale andrà a ridefinire, le modalità di attribuzione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dirigente nonché i sistemi di misurazione dei risultati raggiunti dal restante personale. In questa prospettiva, viene meno in radice l’esigenza di consolidare gli effetti prodotti dalla disciplina vincolistica transitoria.

La richiesta di un comune

Il D.Lgs. n. 75 del 2017 ha ridefinito sia il tetto del salario accessorio sia i nuovi sistemi di misurazione del personale, attuando la citata riforma, richiesta dal legislatore, il superamento dei vincoli del salario accessorio disposti in via transitoria dalla citata legge di bilancio 2016. Essendo, pertanto definito il quadro di riferimento legislativo, un Comune chiede ai magistrati contabili, la corretta interpretazione dell’art. 23 del citato decreto il quale precisa come, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, ovvero se nella costituzione del fondo per l’anno 2017 l’importo ottenuto nell’anno 2016 sia da considerarsi al lordo o al netto della decurtazione operata ai fini del riallineamento del fondo 2016 all’importo dell’anno 2015.

La risposta dei giudici contabili

Precisa il Collegio contabile come il citato art. 23 abbia previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236L. 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato“. Tale normativa, riproponendo sostanzialmente quanto già previsto dal richiamato comma 236 della Legge di bilancio 2016, lascia comprendere che il legislatore abbia inteso imporre un limite di finanza pubblica reiterato anche per l’anno 2017 dall’art. 23D.Lgs. n. 75 del 2017, utilizzando quale parametro il limite di spesa come determinato nel 2016.

Pertanto, l’importo “determinato” per l’anno 2016 (da intendersi come importo massimo), assunto dal Legislatore quale parametro limitativo della spesa, calcolato con le decurtazioni effettuate nell’anno precedente, è da intendersi quello risultante dal riallineamento del fondo 2016 all’importo dell’anno 2015.

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