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Illegittimo il diniego di accesso alla dichiarazione dei redditi di terzi in presenza di un interesse qualificato dell’istante

 

“L’Agenzia delle Entrate non può denegare l’accesso agli atti delle dichiarazione dei redditi in presenza di un interesse qualificato dell’istante. In caso di diritto alla riservatezza, qualora in presenza di dati supersensibili, ossia idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, la relativa tutela può essere in ogni caso salvaguardata attraverso tecniche di mascheramento riguardanti i dati relativi ai terzi, ovvero oscurando i dati supersensibili se riferiti direttamente ai controinteressati.”

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T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., (ud. 13/09/2017) 28-09-2017, n. 4545
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5895 del 2016, proposto da:

P.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Giametta, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

Ministero dell’Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;

nei confronti di

A.M.R. non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. (…) di diniego di accesso agli atti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori l’avv. Francesco Giametta, su delega orale dell’avv. Gennaro Giametta, per la parte ricorrente, l’avv. distrettuale dello Stato Giuseppe Capodanno per l’amministrazione resistente;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente – avendo timore di non poter riottenere la restituzione di quanto versato in base ad un sentenza di condanna, ove riformata nella spiegata sede di legittimità, in ragione del reddito della controparte e volendo a tal fine documentalmente supportare la richiesta di sospensione di efficacia di detta pronuncia giudiziale – ha esercitato il diritto di accesso con riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’odierno controinteressato relative agli anni da 2011 a 2015.

L’Amministrazione fiscale, con il provvedimenti impugnato, ha denegato l’accesso ai predetti atti, assumendo la prevalenza del diritto alla riservatezza dei contro interessati e subordinandolo solo all’ordine esibitorio del giudice.

Il ricorso è fondato nei limiti e nei sensi di cui infra.

Va precisato, in primo luogo, che la dichiarazione dei redditi alla stregua di quanto ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sent. n. 8839/2014) e dalla Commissione per l’accesso ai documenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella deliberazione assunta nel Plenum del 07.10.2008, non può, a priori, escludersi dal novero degli atti accessibili, come al contrario ritenuto dall’Agenzia delle Entrate odierna resistente.

Il Collegio, sul punto, non può che richiamarsi alle argomentazioni contenute nella decisione e nella deliberazione ora indicate, rilevando solamente che la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è effettivamente necessario alla difesa di quell’interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504).

D’altronde, nel caso in esame deve riconoscersi che l’istante ha un interesse diretto, concreto, attuale ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti di credito, sicché, nei casi in cui venga presentata richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziarie, l’accesso non può essere denegato, neanche se non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali. In sostanza, sebbene debba esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto ben sussiste anche con riferimento ad un documento che può manifestarsi solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, trattandosi di un impiego dell’atto che è oggettivamente connesso all’esercizio di difesa tutelato dal principio generale di cui all’art. 24 Cost. (Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999, n. 16);

Va inoltre aggiunto che le dichiarazioni dei redditi, di regola non contengono “dati sensibili” (cfr. art. 4, lett. d) D.Lgs. n. 196 del 2003), ma prevalentemente dati contabili-reddituali, che sono pertanto da ritenersi accessibili ove il richiedente adduca l’esigenza di difendere i propri diritti; esigenza che è, comunque, da considerare di pari rango – e, pertanto, prevalente – rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

Va considerato, inoltre, che sono “dati sensibili”, a mente dell’art. 4, lett. d) del D.Lgs. n. 196 del 2003 (contenente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”), quelli “… personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”; sicché – premesso che l’art. 59 del D.Lgs. n. 196 del 2003, cit., opera un generale rinvio al diritto di accesso disciplinato dalla L. n. 241 del 1990 anche per ciò che riguarda documenti contenenti “dati sensibili”, tanto è vero che lo stesso Codice, all’art. 60, detta una particolare disciplina per l’accesso ai c.d. dati supersensibili, e che l’art. 24 comma 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, non esclude in modo totale l’accesso ai documenti neppure a fronte di dati sensibili e sensibilissimi – va opportunamente precisato che nel caso in cui nei documenti oggetto di ostensione siano contenuti dati sensibili, in quanto relativi alla salute o alla vita personale dei controinteressati o di terzi, la relativa tutela può essere salvaguardata (argomentando dal combinato disposto dell’art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 60 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) attraverso tecniche di mascheramento riguardanti i dati relativi ai terzi, ovvero oscurando i dati supersensibili se riferiti direttamente ai controinteressati.

Dalle considerazioni che precedono consegue che, per un verso, l’accesso alla dichiarazione dei redditi di soggetti terzi deve intendersi, sì, ammesso, ma nei limiti in cui sia “strettamente necessario” (ex art. 24 L. n. 241 del 1990) a soddisfare l’interesse giuridicamente rilevante addotto dalla parte istante; e, per altro verso, tale rapporto di stretta utilità non può non essere valutato dalla Pubblica Amministrazione, e così anche dal Giudice amministrativo, ove questi sia adito a fronte del diniego opposto dalla prima.

Il Giudice dell’accesso non è tenuto a sindacare funditus – salvi i casi di manifesta abnormità, strumentalità, inconducenza della richiesta di ostensione – la esattezza e conducenza della linea defensionale che postula la necessaria ostensione dell’atto, dovendo unicamente a verificare se -in relazione alla esigenza prospettata- sussista o meno l’interesse ad accedere alla documentazione.

Nel caso di specie essa non appare dubitabile: la possibilità di conseguire la sospensione della sentenza di condanna nel giudizio civile, in ragione della difficoltà di recupero in caso di riforma della stessa, si fonda, anche, sulle condizioni patrimoniale di chi resite in quell’incidente di esecuzione.

In questa ottica, negare l’accesso alle dichiarazioni dei redditi di parte controinteressata non appare armonico con le esigenze difensive prospettate.

Tanto basta ad accogliere il ricorso atteso che ciò che non è consentito dall’ordinamento, è sacrificare la riservatezza del controinteressato sulla scorta di interessi vaghi, non concreti, e neppure attuali.

Nel caso di specie, invece, la reiezione si fonderebbe su un indebito sindacato sulla pretesa avanzata, a fronte di un interesse concreto riscontrato, a tacer d’altro, dalla pendenza del processo civile innanzi al giudice di legittimità.

Il ricorrente ha prospettato una strumentalità ad un giudizio civile che in realtà sussiste; è rimasto integrato il richiamo al comma 7 dell’art. 24 della L. n. 241 del 1990 ove si stabilisce che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso a quegli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto, annullando l’impugnato diniego, va ordinata all’Amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio al ricorrente della documentazione richiesta salvo l’oscuramento di altri dati ivi eventualmente rinvenibili che risultino irrilevanti in ordine all’interesse esposto nell’istanza di accesso.

In considerazione delle questioni oggetto della controversia e del suo complessivo esito, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre la integrale compensazione tra le parti di spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annullando l’impugnato diniego, ordina all’Amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio al ricorrente della documentazione richiesta salvo l’oscuramento di altri dati ivi eventualmente rinvenibili che risultino irrilevanti in ordine all’interesse esposto nell’istanza di accesso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Consigliere

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