09/10/2017 – Nessuna responsabilità sul sindaco per il conferimento fiduciario dell’incarico

Nessuna responsabilità sul sindaco per il conferimento fiduciario dell’incarico

di Vincenzo Giannotti

“La prima sezione centrale d’appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 367/2017, in riforma della condanna erariale inflitta dai giudici contabili di primo grado, esenta da responsabilità contabile il sindaco per l’affidamento intuitu personae dell’incarico, ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, del responsabile del servizio finanziario esterno all’ente. 

La mancanza della procedura comparativa, richiesta solo successivamente dal Dl 90/2014, unitamente all’ondivaga giurisprudenza contabile, rendono esente da colpa grave il primo cittadino. I giudici contabili, tuttavia, confermano il danno erariale a carico del responsabile del servizio finanziario per essersi autoliquidato le proprie missioni in assenza dei presupposti previsti dalla normativa.”

 

QUI La sentenza della prima sezione centrale d’appello della Corte dei conti n. 367/2017

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