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Da regolamentare i pareri obbligatori dell’organo di revisione

di Antonino Borghi (*) – Rubrica a cura di Ancrel

L’articolo 239 del Tuel prevede, al primo comma, sette tipologie di atti per i quali è richiesto il parere obbligatorio dell’organo di revisione e al comma 1-bis il contenuto di tali pareri nonché la possibilità da parte del Consiglio, destinatario degli stessi, di disattendere motivatamente il parere negativo e approvare la proposta di deliberazione.

Nel Tuel i pareri erano inseriti nella funzione di collaborazione al Consiglio e le materie erano riconducibili alle competenze del Consiglio elencate nell’articolo 42.

Sono intervenute di recente norme che, senza modificare l’articolo 239, obbligano l’organo di revisione a fornire pareri all’organo esecutivo e financo ai responsabili dei servizi. I nuovi obblighi intervenuti non precisano il contenuto del parere e neppure le conseguenze nel caso di parere negativo.

Ricondurre a un unico articolo, all’interno del Tuel, gli atti per i quali si rende necessario il parere, stabilire a chi è rivolto, il suo contenuto e se e come è possibile disattendere l’eventuale negatività sembra urgente.

Il quadro dei pareri 

Il parere sul riaccertamento ordinario dei residui e quello sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato nel corso dell’esercizio provvisorio devono essere forniti su una proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta, il parere sulla proposta di riaccertamento parziale dei residui e quello sulla proposta di miglioramento di beni di terzi, punto 4.18 del principio contabile applicato 4.3, hanno come destinatari rispettivamente il responsabile del servizio finanziario e il responsabile del servizio.

Intervengono poi regolamenti di contabilità che in presenza di oltre 100 adempimenti già posti a carico dell’organo di revisione introducono altri pareri.

Solo per la relazione al rendiconto e quella al rendiconto consolidato è previsto nel Tuel il termine entro il quale la relazione deve essere presentata. Per il parere sul bilancio il Tuel si limita a indicare un congruo termine. Per gli altri pareri il rinvio è ai regolamenti di contabilità.

Alcuni regolamenti anziché tenere conto della necessità dell’organo di revisione di approfondire, valutare i contenuti e gli effetti della proposta, hanno disposto termini talmente ravvicinati da rendere impossibile esprimere un parere consapevole. 

Il principio n.3 di vigilanza e controllo dei revisori degli enti locali emanato a novembre 2016 dal Cndcec indica che: «Un termine regolamentare non congruo, non consentendo un adeguato controllo, costituisce una grave irregolarità contabile che può essere oggetto di segnalazione al Consiglio e alla Sezione di controllo competente della Corte dei conti».

Proposte di modifica 

L’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, che ha ripreso in questi mesi i lavori, ha in programma di proporre modifiche al titolo VII del Tuel all’interno delle quali dovrà opportunamente essere indicato il termine «congruo» per i pareri obbligatori. Sembra congruo un termine non inferiore a 5 giorni. Anche sul contenuto dei pareri occorre rivedere quanto disposto dal comma 1-bis del citato articolo 239 del Tuel.

Non può essere che per ogni tipologia di parere obbligatorio il giudizio sia fondato sempre e solo sulla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Ad esempio il parere sul regolamento di contabilità, economato-provveditorato e patrimonio e su quelli relativi all’applicazione dei tributi dovranno fondarsi su elementi del tutto diversi.

Occorre che una parte consistente dei troppi adempimenti posti in modo caotico a carico dei revisori sia riconsiderato e anche revocato.

Tra gli adempimenti richiesti, che snaturano la funzione originaria dell’organo di revisione, c’è il parere richiesto nel caso in cui l’ente apporti miglioramenti non obbligatori per legge su immobili di terzi. L’atto di impegno come disposto dal punto 4.18 del principio contabile applicato n. 3, deve motivare la convenienza per l’ente a effettuare tale miglioramento e su tale motivazione l’organo di revisione è tenuto a esprimere parere.

Si ritiene che il parere sia da limitare ai miglioramenti da iscrivere nell’attivo patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali e da ammortizzare nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate e quello di durata del contratto di locazione.

Possono essere iscritte nel patrimonio e solo su queste dovrebbe essere richiesto il parere dell’organo di revisione, le manutenzioni che si traducono in ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità, produttività, sicurezza e vita utile del bene.

(*) Presidente Ancrel

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