02/10/2017 – I resti della capacità assunzionale

I resti della capacità assunzionale

30-09-2017

Sottoscrivo ogni parola della Deliberazione n. 70/2017 della Corte dei Conti della Sardegna, la quale spiega chiaramente come si calcolano i resti della capacità assunzionale da parte degli enti locali.

Le quote che si possono utilizzare sono quelle già calcolate con le percentuali vigenti nel tempo e non va invece fatto un ricalcolo sulla base delle percentuali vigenti ora.

Dicono: “I resti delle pregresse capacità assunzionali, che vanno ad aggiungersi alla capacità assunzionale c.d. “di competenza”, devono essere conservati nella misura con cui sono stati quantificati nel periodo in cui è stata determinata la capacità assunzionale non utilizzata,sulla base delle percentuali del turn over allora vigenti. Tale interpretazione è fondata sul criterio di adottare la regola in vigore al momento del compimento dell’atto e cioè della maturazione del resto (tempus regit actum)”. Sottoscrivo.

La Deliberazione si contrappone a quanto affermato dalla Corte dei Conti della Lombardia nella Deliberazione n. 23/2017 di quest’anno (QUI il nostro commento) e quindi i magistrati sardi inviano tutto alla Sezione Autonomie.

ALLEGATO: CORTE CONTI SARDEGNA – DELIBERAZIONE N. 70/2017

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