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Umbria, del. n. 84 – Assunzione ex art. 110, comma 1, TUEL: condizioni

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in sostituzione di altra analoga professionalità da collocare in posizione di comando, in relazione ai limiti posti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 84/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 settembre, hanno evidenziato che il comma 28 dell’articolo 9 del d.l. 78/2010, come modificato dal d.l. 113/2016, esclude espressamente dalle “limitazioni [ivi] previste […] le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n.267/200”.

Le assunzioni di cui all’art. 110, comma 1, del Tuel hanno un loro specifico regime, con limiti assunzionali “propri”, desumibili dalle stesse disposizioni del medesimo articolo 110 e dagli orientamenti interpretativi formatisi su di esse.

In particolare, i magistrati contabili hanno ricordato che:

  • l’art. 110, comma 1, vale per la copertura temporanea dei soli posti in organico e, in questo ambito, dei soli posti di “responsabili dei servizi o degli uffici”, nonché a quelli con “qualifica dirigenziale” o di “alta specializzazione”;
  • la possibilità di procedere in concreto alle assunzioni in argomento è espressamente subordinata dall’art. 110, comma 1, TUEL ad apposita previsione statutaria dell’Ente;
  • l’incarico deve essere conferito “previa selezione pubblica, volta ad accertare […] il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico” stesso (ex art. 110, comma 1, ultimo periodo);
  • la durata dell’incarico non può superare quella del mandato del “Sindaco in carica” (ex art. 110, comma 3, TUEL).
  • l’Ente non deve versare in stato di dissesto o di deficitarietà strutturale (v. art. 110, comma 4, TUEL).

Leggi la deliberazione

CC Sez. controllo Umbria del. n. 84 – 17

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