09/11/2017 – La Corte costituzionale è chiamata a giudicare la disciplina dell’accesso civico generalizzato

DI SIMONE BARBARESCHI

La Corte costituzionale è chiamata a giudicare la disciplina dell’accesso civico generalizzato

 

Nella Camera di consiglio del 13 giugno 2017, la Sezione prima-quater del Tar Lazio si è pronunciata (con ordinanza pubblicata il 19 settembre 2017) sull’eccezione di costituzionalità sollevata da alcuni dirigenti di ruolo del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto il comma 1-bis dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo  2013, n. 33 (introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97). L’ordinanza in questione involge diversi temi strettamente connessi tra di loro: in primo luogo, a livello macroscopico, induce a soffermarsi sul bilanciamento tra diritto alla riservatezza e trasparenza dell’attività amministrativa; inoltre, la pronuncia permette di analizzare i principi che devono guidare il trattamento dei dati personali; infine, il Tar fa ampio uso, nella motivazione, del principio di eguaglianza, mostrando come possa intervenire nella modulazione dei rapporti tra i due interessi costituzionali di cui sopra. In particolare, il giudizio a quo nasce dall’impugnativa, proposta dai dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali, avverso la nota n. 34260/96505 (datata 14 novembre 2016 ed altri provvedimenti similari) del Segretario generale del Garante, con la quale si chiedeva ai ricorrenti di inviare la documentazione necessaria per adempiere alle prescrizioni di cui all’art. 14, comma 1- bis, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Gli obblighi gravanti sulle pubbliche amministrazioni in tema di trasparenza amministrativa sono stati oggetto di modifica, per quanto riguarda i dirigenti, da parte del d.lgs. n. 97/2016, che ha equiparato tali oneri a quelli stabiliti per incarichi di politici, di amministrazione, direzione o governo.  Nello specifico, oggetto di contestazione è la prescrizione concernente la pubblicazione «c) dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; (…) f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso». Il Tar, accogliendo la prospettiva dei ricorrenti, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, 3, 2 e 13 della Costituzione. Inoltre, il Collegio, avvalendosi della previsione di cui all’art. 23, comma 3, della legge n. 87 del 1953, ha esteso (d’ufficio) la questione di legittimità costituzionale anche al comma 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, limitatamente alla parte in cui dispone che «l’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente». Della disposizione oggetto di eccezione viene sostenuta l’illegittimità costituzionale da parte dei ricorrenti sulla base di una pluralità di parametri, costituzionali o internazionali interposti, volti ad evidenziare «che i predetti obblighi di pubblicazione comporterebbero una ingiustificata e pesante ingerenza nel diritto alla vita privata e alla protezione dei dati, con riflessi anche relativi al diritto di sicurezza, e sarebbero contrari ai principi di proporzionalità, pertinenza, non eccedenza e finalità nel trattamento dei dati personali, sia per la natura dei dati richiesti che per le modalità  di diffusione in internet, in quanto introdotti senza misure che impediscano l’indicizzazione delle informazioni da parte dei comuni motori di ricerca»… (segue) 

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