08/11/2017 – Progressioni, così i vincoli sul fondo calcolato «al lordo» e «al netto»

Progressioni, così i vincoli sul fondo calcolato «al lordo» e «al netto»

di Vincenzo Giannotti

 

Con la circolare n. 30/2017, il ministero dell’Economia e delle Finanze indica a una platea vasta di enti pubblici, compresi gli enti locali, il corretto calcolo delle progressioni orizzontali, ma si tratta di un intervento che rischia di rivelarsi utile solo a un ristretto novero di interlocutori, in considerazione della difficoltà di comprendere i necessari passaggi omessi e dati per scontati (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 6 novembre). 

In ogni caso le finalità sono le seguenti: 

• evitare agli enti che contabilizzano il fondo delle progressioni economiche orizzontali al netto di eludere i vincoli di riduzione previsti dalla normativa;

• completare la risposta dell’Aran sul calcolo delle progressioni orizzontali, in caso di cessazione del personale rispetto ai limiti di crescita delle risorse decentrate.

La indicazioni dell’Aran 

Con il parere Ral 1948/2017, i tecnici dell’Aran hanno risposto al quesito di un Comune circa l’acquisizione della disponibilità economica delle progressioni del personale cessato, e come queste possano essere utilizzate per nuove progressioni. Le indicazioni dell’Aran sono tuttavia rivolte al solo utilizzo delle risorse risparmiate, ma nulla dicono in merito agli effetti sulla consistenza o riduzione del fondo disposte dalla normativa (l’articolo 9, comma 2-bis, Dl 78/2010; l’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015), nonché sul consolidamento delle riduzioni nel periodo 2011-2014 che avrebbe dovuto essere effettuata nel 2015. In altri termini, l’Aran dà per scontato che tutti gli enti locali contabilizzino le progressioni orizzontali al lordo; da qui l’intervento del Mef sulla necessaria armonizzazione degli enti che invece contabilizzano le progressioni al netto.

La differenza nella contabilizzazione 

Prima di entrare nelle indicazioni fornite con la circolare del Mef, appare necessario chiarire come avvenga la contabilizzazione delle progressioni economiche in presenza dei rinnovi contrattuali, anche in coerenza con la dichiarazione congiunta n. 14 del contratto collettivo nazionale del 21 gennaio 2004, ripetuta anche nei successivi rinnovi contrattuali. 

In sede di rinnovo contrattuale ogni posizione di sviluppo economico ha subìto un incremento, a esempio nel contratto collettivo 21 gennaio /2004 un dipendente con la categoria C3 ha visto aumentare il proprio importo da 921,88 euro annui, per dodici mensilità, a 969,63 euro annui, con una differenza, pari a 47,75 euro sempre riferita a dodici mensilità. Tale ultima differenza (a cui va aggiunta la tredicesima mensilità) rappresenta il differenziale la cui spesa è già all’interno del rinnovo contrattuale, che avrebbe dovuto trovare capienza nel fondo. Per poter pagare la differenza, tuttavia, gli enti hanno seguito due strade diverse: 

• aumentando il fondo delle risorse decentrate nella parte stabile per corrispondere l’incremento contrattuale (fondo al lordo); 

• pagare l’intera somma con le risorse del bilancio, ossia senza aumentare il fondo, distinguendo nel cedolino la parte a valere sul rinnovo contrattuale, ossia i 47,75 euro dell’esempio (fondo al netto). 

In caso di cessazione del dipendente, che aveva ricevuto l’incremento contrattuale, gli enti che avevano seguito la prima strada non dovranno fare nulla, mentre gli enti che avevano pagato il differenziale con risorse del bilancio, dovranno far ritornare le risorse nel fondo, in quanto la somma non sarà più corrisposta al dipendente cessato. 

Per comprendere la differenza tra contabilizzazione del fondo al lordo e al netto, possono essere consultate due tabelle: 

• la tabella 1 che simula la costituzione del fondo al lordo con tutti i differenziali dei contratti intervenuti sino a oggi per singola posizione economica di sviluppo; 

• la tabella 2 che mostra una simulazione di differenze tra fondo al lordo e al netto considerando una sola cessazione di una categoria C3.

Le indicazioni della circolare

Una volta compresa la differenza tra fondo al lordo e al netto, è possibile decifrare la circolare della Ragioneria sulla riconciliazione delle due differenti contabilizzazioni nel modo seguente:

 verifica della riduzione permanente del fondo . Nel calcolo del fondo dell’anno 2015 le amministrazioni avrebbero dovuto procedere a una riduzione permanente del fondo sulla base della riduzione del personale registrata nel periodo 2011-2014. In questo caso gli enti che hanno contabilizzato il fondo al lordo, ossia inserendo il differenziale delle progressioni orizzontali quale incremento delle risorse stabili, non avranno nulla da fare essendo il finanziamento acquisto sin dall’origine. Gli enti, invece, che avessero calcolato il fondo al netto, dovranno inserire il personale cessato che ha incrementato il fondo, cui dovrà essere aggiunto il personale presente ancora pagato fuori dal fondo. Nella tabella 1, supponendo la sola cessazione di una categoria C3, i due fondi sono stati armonizzati;

 effetto sul fondo in caso di cessazione del personale . Nessuna operazione è richiesta agli enti che calcolano il fondo al lordo, mentre gli enti che calcolano il fondo al netto dovranno portare a incremento del fondo nella parte fissa il differenziale della progressione economica pagata dai rinnovi contrattuali (nella tabella 1 il valore è pari a 51,73 della cessazione di una sola C3), importo questo che dovrà essere acquisito in via definitiva al fondo;

 rinvio progressione a bilancio per il personale non cessato . Per i soli enti che avessero calcolato il fondo al netto, una volta acquisita a fondo la cessazione, la parte restante, del pagamento del differenziale delle progressioni economiche per il personale ancora in servizio, dovrà essere sottratta al fondo per renderlo nuovamente al netto.

Con la circolare, pertanto, il ministero dell’Economia indica agli enti come la riconciliazione sia necessaria per non eludere le regole sulla riduzione del fondo in modo proporzionale al personale in servizio.

 

QUI la circolare della Ragioneria dello Stato n. 30/2017

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