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Stabilizzazioni illegittime: è danno erariale

 

Il contratto a tempo determinato ex art. 110 del Tuel e il rapporto di co.co.co. hanno carattere eccezionale e limitato nel tempo e non possono pertanto essere suscettibili di stabilizzazione.

Ne consegue che le erogazioni stipendiali ed accessorie attribuite in conseguenza di un rapporto di lavoro stabilizzato radicalmente nullo sono da considerarsi indebite e causative di danno erariale.

Questo quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Campania, con la sentenza n. 366 depositata il 16 ottobre 2017.

Nel caso di specie la giunta comunale aveva stabilizzato due rapporti di lavoro a tempo determinato, quello di un dirigente il cui incarico era stato conferito ai sensi dell’art. 110 del Tuel e quello conferito ad un esperto informatico ex art. 2222 c.c. sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Secondo la concorde opinione del Dipartimento della Ragioneria generale di Stato e della Funzione pubblica, nonché della giurisprudenza sia amministrativa che contabile, gli incarichi di responsabile di settore conferiti intuitu personae dall’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, devono considerarsi esclusi dal processo di stabilizzazione, trattandosi di rapporti caratterizzati da un particolare rapporto di tipo fiduciario con l’organo politico, destinati a esaurirsi con la scadenza del mandato politico.

Allo stesso modo le collaborazioni coordinate continuative non possono essere parificate ai contratti a tempo determinato ai fini della stabilizzazione.

Leggi la sentenza

CC Giur. Campania sent. n. 366 -17

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