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Parità di genere per tutti

Anche nei comuni sotto i 3 mila abitanti

In tema di parità di genere, un ente locale con popolazione inferiore a 3 mila abitanti deve conformarsi, nella composizione della giunta comunale, alla vigente normativa?

La materia è stata disciplinata, per i soli comuni con popolazione superiore ai 3 mila abitanti, dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014 che, all’art. 1, comma 137, ha stabilito un preciso quorum del 40%, affinché sia rispettato il principio della parità di genere: per i comuni al di sotto di tale soglia demografica la norma di riferimento è, invece, l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00.

Tale articolo prevede che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti.

Tale disposizione è stata modificata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 215 del 2012 che ha sostituito il verbo «promuovere» con il verbo «garantire» ed ha aggiunto alla espressione «organi collegiali» la dicitura «non elettivi». L’art. 1, comma 2, poi, prevede che gli enti locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, adeguino i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell’art. 6 del richiamato Tuel.

L’art. 2, comma 1, lett. b) della citata legge n. 215/12 ha modificato l’art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, disponendo che il sindaco e il presidente nella provincia nominino i componenti della giunta «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi».

La citata normativa va letta alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/03, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Nel caso dei comuni rientranti nella suddetta fascia demografica, pertanto, devono trovare applicazione le disposizioni contenute nei citati articoli 6, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 e nella legge n. 215/12. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, hanno carattere precettivo e non meramente programmatico, e sono finalizzate a rendere effettiva la partecipazione, alla vita istituzionale degli enti territoriali, di entrambi i sessi, in condizioni di pari opportunità.

Ferma restando la necessità dell’adeguamento statutario da parte dell’ente, le richiamate disposizioni normative sulla parità di genere risultano immediatamente applicabili, anche in carenza di una espressa previsione statutaria.

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