03/11/2017 – Nessun diritto di accesso agli atti amministrativi da parte del difensore, in mancanza della sottoscrizione dell’interessato

Nessun diritto di accesso agli atti amministrativi da parte del difensore, in mancanza della sottoscrizione dell’interessato

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

Al fine di tutelare i propri interessi, a causa di un giudizio penale in corso, il legale rappresentate dell’incolpato chiede l’accesso agli atti necessari a supporto della propria difesa. A fronte della citata richiesta, la PA nega l’accesso evidenziando come gli atti di cui se ne chiede l’ostensione riguardino posizioni di terzi, mentre chiarisce che il citato accesso atti sarebbe al contrario ostensibile in presenza di una richiesta da parte dell’Autorità giudiziaria.

La competenza del giudice amministrativo

Precisa il Collegio amministrativo come spetti al GA la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, più che la verifica della sussistenza o meno dei vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’Amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti. Questo implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione del provvedimento amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117 e Cons. di Stato, 26 luglio 2012, n. 4261).

La difesa della PA

Rileva la PA interessata, a propria difesa, come la richiesta fosse stata presentata in carenza di legittimazione del legale che l’aveva sottoscritta in via esclusiva per conto del ricorrente, non essendo stato neppure documentalmente identificato quest’ultimo e in assenza di alcuna autenticità del documento o della delega che, infatti, neppure risulta allegata all’atto versato nell’odierno giudizio.

Le motivazioni del collegio amministrativo

Secondo il Collegio amministrativo, nel caso di specie, qualora l’istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario o che la stessa sia sottoscritta anche dal diretto interessato (e in tal caso allo stesso se ne imputa la provenienza), ovvero che l’istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, il quale acquisisce in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo dell’interessato; in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, invece, l’istanza deve considerarsi inammissibile e con essa il successivo ricorso giurisdizionale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 18 febbraio 2016, n. 907).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 12 ottobre 2017, n. 10317

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