21/03/2017 – Trasparenza: l’applicazione per i dirigenti e gli amministratori

di Arturo Bianco

Le informazioni relative al reddito, al patrimonio ed agli incarichi svolti presso altre pubbliche amministrazioni da parte dei dirigenti pubblici non sono comprese tra quelle su cui gli OIV ed i nuclei di valutazione devono fare la verifica di avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione entro il prossimo 30 aprile con riferimento ai dati pubblicati alla date del 31 marzo. Parimenti non sono compresi in tale griglia neppure le analoghe informazioni sugli amministratori: si ricorda che alla luce delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 97/2016 dettate come modifica del D.Lgs. n. 33/2013, è in discussione l’applicazione di tali disposizioni agli amministratori dei comuni che hanno una popolazione inferiore a 15.000 abitanti  La sezione 1 quater del Tar del Lazio ha sospeso, con una propria ordinanza adottate in via d’urgenza, la pubblicazione di tali informazioni per i dirigenti di una pubblica amministrazione che avevano avanzato ricorso. Nel frattempo si deve ricordare che non sono state formalmente adottate da parte dell’ANAC le linee guida sull’applicazione delle norme sulla trasparenza dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, che pure erano state poste in consultazione pubblica alla fine del mese di dicembre dello scorso anno.

In conseguenza del concatenarsi di tali elementi ed al fine di prevenire possibili contenziosi con dirigenti ed amministratori, soprattutto nel caso in cui essi o qualcuno tra essi lo minacci, pare opportuno suggerire che le amministrazioni valutino se sospendere la pubblicazione delle informazioni sui dirigenti e sugli amministratori, quanto meno fino alla emanazione delle linee guida dell’ANAC.

LA GRIGLIA DELL’ANAC

Le informazioni di cui gli organismi di valutazione devono attestare la pubblicazione sono stati così fissati dall’ANAC “1. obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20); 2. obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29); 3. obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30); 4. obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31); 5. obblighi di pubblicazione concernenti le liste di attesa (art. 41, c. 6), solamente per gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario; 6. obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione (art. 33)”. 

L’ANAC è pervenuta alla scelta di queste informazioni sulla base dei seguenti criteri: 

  1. la “rotazione e gradualità delle verifiche” (ma si deve evidenziare che negli anni precedenti le informazioni su amministratori e dirigenti erano sempre state selezionate tra quelle da verificare; 
  2. la “rilevanza informativa.. ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull’efficace perseguimento delle funzioni istituzionali”

I DIRIGENTI

L’obbligo di pubblicazione delle informazioni sul reddito, sul patrimonio, sugli incarichi e sui compensi percepiti da pubbliche amministrazioni riguarda tutti i dirigenti, ivi compresi anche coloro che svolgono una attività assimilabile nell’ambito degli uffici di staff degli organi di governo.

Per esplicita previsione legislativa tale obbligo si applica anche ai responsabili titolari di posizione organizzativa che sono incaricati dello svolgimento di compiti dirigenziali, quindi quelli che nei comuni privi di dirigenti esercitano tali compiti. Per le restanti posizioni organizzative si continua ad applicare ancora il vincolo della pubblicazione dei curricula individuali.

GLI AMMINISTRATORI

Sulla base della interpretazione fornita dal presidente dell’ANAC queste informazioni devono essere pubblicate anche da parte degli amministratori dei comuni fino a 15.000 abitanti ovvero delle forme associative tra enti che non arrivano a questa dimensione. Si deve ricordare che, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, questi soggetti erano esclusi dall’ambito di applicazione di tale vincolo. A parere di molti la novella legislativa non porta invece a tale conclusione in quanto non vi sono disposizioni innovative sul comma 1 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013.

LA SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO PER I DIRIGENTI

La sospensione dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai dirigenti è stata disposta dalla sezione prima quater del Tar del Lazio, con la ordinanza 1030 del 2 marzo 2017. Il provvedimento ha preso posizione negativa sulla nota con cui il Garante per la privacy aveva espresso parere favorevole alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici in applicazione delle previsioni dettate dall’articolo 14, comma 1 bis, del D.Lgs.  n. 33/2013, disposizione che ricordiamo essere stata introdotta dal D.Lgs. n. 97/2014. Alla base del provvedimento di urgenza la “esigenza di salvaguardare la res adhuc integra”, cioè una questione non ancora compromessa, nelle more dell’adozione del provvedimento di merito. Essa ricorda inoltre “la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso; l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti”.

http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADOC.asp?IdT=24&IdD=5714

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto