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Il buono pasto: le indicazioni dell’Aran
 

di Arturo Bianco

Il buono pasto non richiede, a differenza della mensa, che i dipendenti versino alcun corrispettivo. Nel caso di prestazione pomeridiana con lavoro straordinario svolto di mattina il ticket spetta egualmente. Le amministrazioni locali hanno ampia autonomia regolamentare, da esercitare nell’ambito delle previsioni contrattuali nazionali, per la disciplina di questo istituto. Il buono pasto deve essere erogato anche nel caso di attività di formazione svolte per conto dell’ente. In questa direzione vanno le indicazioni fornire dall’Aran.

IL CORRISPETTIVO DEI DIPENDENTI

Le amministrazioni, a differenza di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali nel caso di mensa, non devono né possono richiedere alcun corrispettivo al personale dipendente ed ai dirigenti per la erogazione dei buoni pasto. In questa direzione, interpretando le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del CCNL 14.9.2000, cd code contrattuali, vanno le indicazioni contenute nel parere Aran Ral n. 1910, che richiama le analoghe indicazioni contenute sullo stesso tema nel parere Aran Ral n. 1269.

L’articolo 46 disciplina la erogazione del buono pasto facendo riferimento alle previsioni dettate dall’articolo 45, che ricordiamo dettare la disciplina della mensa, prevedendo che i 2/3 del costo devono essere posti a carico dell’ente ed il restante 1/3 deve invece essere rimborsato dal dipendente. 

Leggiamo testualmente nel citato parere Aran che il riferimento contrattuale al costo della mensa “deve essere inteso nel senso che, proprio in questa sede, l’ente deve prevedere un importo che sia pari alla somma che avrebbe dovuto sopportare se avesse deciso di attivare un proprio servizio mensa (solo i due terzi del costo convenzionale del pasto). Pertanto, ai fini dell’applicazione della clausola contrattuale, è sufficiente che l’ente provveda all’erogazione, per ogni ticket, di una somma, esclusivamente a proprio carico, pari ai 2/3 del costo unitario di un servizio mensa, risultante dal costo dei generi alimentari e del personale (l’importo può essere individuato dall’ente anche attraverso una semplice indagine di mercato o avvalendosi della collaborazione della Camera di Commercio o delle associazioni dei ristoratori o con verifiche presso mense aziendali dell’area territoriale interessata). In tal modo, la disciplina contrattuale, prevedendo che il valore nominale del buono pasto deve corrispondere ai due terzi del costo unitario di un pasto medio, ha inteso fornire un criterio per quantificare la spesa massima che può essere posta a carico dell’ente nel caso di attivazione del servizio dei buoni pasto”. Ma non si deve prevedere la erogazione di un qualsivoglia contributo a carico del dipendente.

Il parere contiene infine il seguente esempio concreto: “se la somma corrispondente a quella che il datore di lavoro avrebbe dovuto sopportare se avesse deciso di attivare un proprio servizio mensa è pari a € 10, applicando il principio per cui i 2/3 di tale costo è a carico dello stesso datore di lavoro, il valore del buono pasto sarà pari ai 2/3 di 10 e cioè € 6,70.

IL RIENTRO POMERIDANO

I buoni pasto vanno erogati anche per le attività che si svolgono in modo ordinario nel pomeriggio se il lavoro straordinario viene svolto nella mattinata. Per l’Aran vanno rispettate le condizioni previste dalla contrattazione nazionale e dalla disciplina integrativa dettata dalla regolamentazione autonoma dell’ente: non vi è un divieto per la erogazione del buono pasto in questo caso. Non costituisce circostanza ostativa il fatto che la norma contrattuale prevede come forma tipica il fatto che a attività sia svolta in modo ordinario nella mattinata e che si prolunghi come lavoro straordinario o come prosecuzione ordinaria (le cd giornate lunghe) nel pomeriggio. Occorre aggiungere che “sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze”. La normativa contrattuale, siamo nell’ambito delle previsioni dettate dagli articoli 45 e 46 del CCNL 14.9.2000, cd code contrattuali, stabilisce inoltre la condizione per cui occorre che si realizzi una pausa compresa tra 30 minuti e 2 ore.

L’AUTONOMIA REGOLAMENTARE

L’Aran ricorda l’ampiezza dell’autonomia regolamentare delle singole amministrazioni: appartiene a tale sfera la decisione se attivare la mensa o utilizzare lo strumento del buono pasto “in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine”. Spetta inoltre alle amministrazioni “definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione anche sulla tipologia del buono pasto, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi”. Ad esempio, è materia oggetto di regolamentazione la individuazione della durata minima della prestazione aggiuntiva che deve essere svolta ordinariamente nel pomeriggio o, come nel caso specifico, durante la mattinata.

Gli ambiti rimessi alla contrattazione integrativa sono assai limitati: spetta a questo istituto individuare le “particolari figure professionali, operanti nelle aree della protezione civile, della vigilanza, dell’area scolastica ed educative e delle attività di biblioteca, che, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione del pasto di durata determinata in via negoziale, in termini di maggiore brevità rispetto a  quella prevista nella pregressa disciplina contrattuale; si tratta di un’indicazione esaustiva non suscettibile, pertanto, di ampliamenti in sede di contrattazione decentrata integrativa”.

LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE

L’ente è chiamato ad erogare il buono pasto ad un dipendente che durante la mattina abbia svolto il suo normale orario di lavoro e che nel pomeriggio partecipa, sulla base di una disposizione dell’amministrazione, ad un corso di formazione. Tale diritto spetta a condizione che sia previsto e disciplinato dal regolamento dell’ente.

Viene infine chiarito che “secondo le regole generali, nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’ente o comunque autorizzati dal medesimo ente presso altri soggetti pubblici o privati, le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro”.

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