22/05/2017 – Il 20% del turn over alle promozioni interne

Il 20% del turn over alle promozioni interne

di Gianni Trovati

 

Arriva anche la possibilità di riservare il 20% del turn over alle promozioni interne senza concorso nell’ultima versione della riforma del pubblico impiego, approvata venerdì dal Consiglio dei ministri insieme al decreto che rivede le regole per la valutazione dei dipendenti e la distribuzione dei “premi” di produttività. Tra le novità dell’ultima ora, poi, è da segnalare un ritocco ulteriore alle tutele per i lavoratori colpiti da sanzioni disciplinari, accanto a quella già scritta nella versione approvata a febbraio in prima lettura che rivede l’articolo 18 limitando a 24 mensilità l’indennizzo da assicurare al lavoratore che si vede reintegrato dal giudice dopo un licenziamento. La nuova norma scritta nell’ultimo testo dà un compito ulteriore ai giudici, che quando incontreranno una sanzione viziata da «difetto di proporzionalità» potranno rimodularla, tenendo conto della gravità del comportamento e dell’interesse pubblico violato, e non limitarsi ad annullarla per far eventualmente ripartire la partita. Resta fermo il principio per cui le violazioni formali o lo sforamento dei termini intermedi non possono far cadere il procedimento disciplinare, che dovrà però rispettare il «termine finale di conclusione» di 120 giorni.

La versione finale della riforma 

La versione finale della riforma del pubblico impiego, insomma, accoglie tutte le principali richieste avanzate in queste settimane da commissioni parlamentari, regioni ed enti locali e Consiglio di Stato, per cui il testo aspetta ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e non ha bisogno di ulteriori passaggi parlamentari, com’era invece accaduto ad altri decreti attuativi della riforma Madia. «Con la riforma superiamo il precariato e il cattivo reclutamento ereditato – riassume la ministra per la Pa e la semplificazione – ora dobbiamo far entrare i giovani con le professionalità che servono per dare servizi ai cittadini». 

Quelli arrivati ieri al traguardo, a quasi 18 mesi dall’approvazione della legge delega, sono in effetti due degli ingredienti più importanti della riforma della Pubblica amministrazione, che ora attende il varo definitivo degli ultimi decreti su Forze armate e vigili del Fuoco e i correttivi (in arrivo) su partecipate e licenziamenti sprint per gli assenteisti colti in flagrante (in quest’ultimo caso si tratta solo di mini-limature al testo). Gli aspetti più sostanziali della riforma guardano al futuro, e promettono in particolare di misurare le assunzioni possibili in ogni Pa sulla base dei «fabbisogni» determinati dalla programmazione triennale, superando sia le vecchie piante organiche sia i vincoli al turn over che le hanno di fatto svuotate in modo lineare guardando alle esigenze della finanza pubblica e non a quelle delle singole amministrazioni.

Il Codice disciplinare 

Prima di arrivarci, in un processo che durerà anni, la riforma rimette mano a una serie di temi con effetti più immediati. Il primo è rappresentato dal Codice disciplinare, con le nuove regole che si applicheranno, come spiega l’ultimo testo, «agli illeciti disciplinari commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto», cioè 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Oltre a rivedere procedure e calendario dei diversi procedimenti, sono due le modifiche di peso rispetto alle regole oggi in vigore: i comportamenti che possono portare al licenziamento diventano 10, e comprendono le violazioni «gravi e reiterate» ai codici di comportamento, lo «scarso rendimento» di chi ripetutamente non rispetta gli obblighi di lavoro (e ha già ricevuto sanzioni per questo motivo) e le «valutazioni negative della performance» affibbiate al dipendente per tre anni di fila (come anticipato sul Quotidiano degli enti locali e della Pa di venerdì); la valutazione sarà parallela a quella «per fini economici», che dovrà guidare la distribuzione dei premi. 

La sanzione del licenziamento minaccerà anche i dirigenti che, con dolo o colpa grave, non portano a termine i procedimenti disciplinari: procedimenti che potranno sforare i termini intermedi, quelli relativi ai singoli passaggi, senza decadere, ma dovranno chiudersi entro il termine perentorio di 120 giorni (come suggerito dal consiglio di Stato).

Il piano straordinario di stabilizzazioni 

L’altro capitolo atteso della riforma riguarda il piano straordinario di stabilizzazioni che fra 2018 e 2020 dovrebbe offrire il posto fisso ai precari storici della Pa. Da questo punto di vista l’apertura rispetto al primo testo è ampia ma parziale: per ambire alla stabilizzazione, tramite riserve di posti fino al 50% nei nuovi bandi se al posto a termine non si è arrivati con procedure concorsuali, bisognerà aver maturato tre anni di anzianità negli ultimi otto entro la fine del 2017, e il processo riguarderà anche chi ha già chiuso i rapporti con la Pa a patto che fosse in servizio il 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della delega. La chance del posto fisso, però, resta riservata a chi ha passato tre anni nella Pa che assume o bandisce il concorso, tranne che nella sanità e negli enti di ricerca dove questo requisito non è presente. Per i precari delle amministrazioni che sono state soggette a riordino, come accaduto alle Province, si tiene conto dell’anzianità maturata nell’ente di provenienza.

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