20/05/2017 – Diritti di rogito: sì a tutti i segretari assegnati ad enti privi di dirigenza

Diritti di rogito: sì a tutti i segretari assegnati ad enti privi di dirigenza

di Paola Cosmai – Dirigente Avvocato S.S.N.

 

Come noto l’art. 14D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, ripartiva i segretari in fasce a seconda dell’abilitazione a prestare servizio in Comuni piccoli, medi o grandi conseguita mediante il superamento di corsi di specializzazione annuali ma con accesso contingentato degli iscritti.

Tale distinzione è stata poi conservata anche dopo la contrattualizzazione del rapporto di impiego dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16 maggio 2001, che all’art. 31 ha previsto 3 fasce: la C, più bassa, cui appartengono i segretari abilitati a rivestire l’incarico nei Comuni fino a 3.000 abitanti; la B, relativa agli enti fino a 65.000 abitanti; e la A, di massimo grado, i cui iscritti possono aspirare ad incarichi in enti con popolazione superiore a 65.000 unità, previo superamento dei corsi professionali ed acquisizione di un biennio di esperienza nella fascia professionale precedente.

Essendo rilevante la densità abitativa ai fini dell’attribuzione dell’incarico e, indi, della relativa retribuzione, un problema di rilievo è dato dalle ipotesi in cui l’attività di segreteria viene svolta da più amministrazioni comunali in forma associata, come previsto sia ab origine dall’art. 10 del menzionato D.P.R. n. 465 del 1997, sia successivamente dall’art. 98, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ha confermato la possibilità che i piccoli Comuni stipulino tra loro una convenzione per la costituzione di un unico ufficio di Segreteria, al cui conferimento provvede l’Ente capofila, la qual cosa ha ingenerato la diatriba sulle modalità di inquadramento del “datore di lavoro” ai fini del computo dell’indennità di posizione, considerato che essa è ragguagliata ex contracto alla fascia di appartenenza predetta.

Prima della sua soppressione l’Agenzia dei Segretari nel parere n. 90/2000 aveva ritenuto che a seguito della predetta convenzione venisse costituito un nuovo ente sicché avrebbe dovuto sommarsi la popolazione di ciascuna amministrazione allo scopo di determinare la fascia del segretario designato dall’ente capofila.

Di contro, dopo la sua estinzione con la L. 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, ed il conseguente trasferimento delle funzioni al Dicastero dell’Interno, quest’ultimo con il parere 24 marzo 2015, n. 485/E, ha ritenuto che in caso di convenzionamento debba aversi riguardo alla densità abitativa del Comune capofila, per reggere il quale il Segretario dovrà comunque aver conseguito l’idoneità alla nomina e rispetto al quale dovrà ragguagliarsene l’indennità di posizione.

In caso di convenzioni, inoltre, un ulteriore problema si pone con riferimento ai diritti di rogito giacché l’art. 10D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha, da un lato, abrogato l’art. 41, comma 4, della L. 11 luglio 1980, n. 312, laddove attribuiva ai segretari roganti una quota parte dei relativi diritti di segreteria versati dalle controparti e, dall’altro, modificato l’art. 30, comma 2, L. 15 novembre 1973, n. 734, destinando detti proventi per l’intero agli enti di appartenenza. Tali diritti, tuttavia, continuano a competere, in parte e comunque non oltre il quinto del trattamento retributivo in godimento, ai segretari privi di qualifica dirigenziale o che operino in enti privi di tale livello di personale.

Si pone allora il problema di se tali competenze possano essere erogate solo ai segretari di fascia C ovvero anche ai segretari di fascia superiore ove operino in enti privi di personale con qualifica dirigenziale.

Alla prima opzione aderiscono i giudici contabili (ex multis: Sezione Autonomie 24 giugno 2015, n. 15) per evidenti ragioni di contenimento della spesa; alla seconda la giurisprudenza del lavoro, più aderente al dettato normativo.

La decisione del Tribunale potentino

Il caso scrutinato dal Tribunale del lavoro di Potenza si inserisce in tale contesto normativo avendo ad oggetto il ricorso di un segretario comunale di fascia “A” addetto a svolgere funzioni in più comuni tra loro convenzionati, privi di dirigenza, che lamentava che il Comune capofila gli aveva intimato la restituzione dei diritti di rogito già erogati e non dovuti ai sensi dell’art. 10D.L. n. 90 del 2014.

Il Giudice del lavoro muove dal dettato normativo dell’art. 10, comma 2-bis, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui: «Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento».

Dal suo tenore letterale, argomenta il Tribunale, emerge il riconoscimento dei diritti di rogito a tutti i segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale, priva di fondamento ed arbitraria appare la lettura della norma che circoscriva solo ai segretari di fascia C i diritti in argomento.

Fermo dunque l’an del diritto del ricorrente, in ordine al quantum dei compensi dovuti, il Giudice potentino afferma che essi, nel rito del lavoro, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., devono se del caso essere tempestivamente contestati dal convenuto nella memoria di costituzione, di talché qualora – come in ipotesi – esso non si costituisca la prova documentale allegata dalla parte istante a sostegno della sua quantificazione vale a fondarla.

In definitiva, dunque, così argomentando, il Tribunale, in linea con altri precedenti giurisprudenziali (Trib. di Bergamo, Sez. Lavoro, G.L. dott. Cassia, 18 gennaio 2017, n. 30 e n. 33, Cosmai, Anche il Tribunale ordinario limita il trattamento retributivo dei Segretari Generali, in Questo Quotidiano, 14 febbraio 2017; Trib. di Verona, Sez. Lavoro, 26 gennaio 2017, n. 23, Trib. di Brescia, Sezione Lavoro, 23 gennaio 2017, n. 75; Cosmai,Diritti di rogito: ancora ondivaga la giurisprudenza dei Tribunali del lavoro, ibidem, 17 febbraio 2017), accoglie il ricorso del segretario comunale di Fascia “A” operante in comuni convenzionati privi di dipendenti con qualifica di dirigenti, affermandone il diritto a percepire i diritti di rogito nella misura già incamerata.

Trib. di Potenza, Sez. Lavoro, 20 aprile 2017, n. 411

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