Print Friendly, PDF & Email

Nessuna perdita di chance per la mancata istituzione delle posizioni organizzative

di Paola Rossi

 

“La Cassazione ribadendo principi espressi in precedenza esclude che si realizzi una perdita di chance in caso di mancata istituzione da parte della Pa di posizioni organizzative. Ricordano i giudici che un indiscriminato obbligo di istituzione interferirebbe oltre che con l’autonomia dell’ente anche con i vincoli di bilancio che è tenuto a rispettare. La perdita di chance si può prospettare, quindi, solo se la posizione è stata istituita e il dipendente pubblico lamenti la mancata attribuzione. Appunto, non la mancata istituzione, che invece il lavoratore dell’azienda sanitaraia inquadrava come un obbligo per la parte pubblica firmataria dell’accordo collettivo di lavoro. Quindi il diritto del dipendente a percepire l’indennità di posizione organizzativa scatta solo dall’istituzione della posizione organizzativa cui aspira e che gli venga negata.”

 
Torna in alto