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Non esiste un valore assoluto allo scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di un nuovo concorso

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

Il fatto

Un idoneo non vincitore di un concorso pubblico sollecitava l’amministrazione al fine di scorrere la graduatoria nella quale lo stesso era stato inserito. L’amministrazione, al contrario, procedeva all’indizione di un nuovo concorso pubblico, ciò che determinava le doglianze dell’idoneo con successivo ricorso al TAR al fine di vedere riconoscere la preminenza dell’obbligo di scorrimento delle graduatorie esistenti rispetto al nuovo concorso indetto per le medesime professionalità. Il TAR adito respingeva il ricorso con addebito delle spese a fronte della soccombenza. Precisavano i giudici amministrativi di prime cure che, se è vero che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora valide costituiscano la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, mentre l’indizione del nuovo concorso rappresenta l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, è pur vero che tale diritto non è da considerarsi assoluto, poiché in alcuni casi la determinazione di ricorrere a nuove procedure concorsuali per reclutare personale risulta pienamente giustificabile, con conseguente attenuazione dell’obbligo della motivazione. Nel caso di specie si evidenziava come la graduatoria era talmente datata da rendere pienamente giustificabile l’indizione da parte della PA di un nuovo concorso. Inoltre, ha precisato il Collegio amministrativo, come il quadro normativo di riferimento fosse completamente cambiato, ivi compresi i requisiti richiesti per l’accesso alla dirigenza, tanto da ritenere ineludibile la scelta della PA nell’indire un nuovo concorso pubblico che valorizzasse le nuove competenze richieste dalla normativa.

Avverso al decisione del TAR ricorre l’interessato in Consiglio di Stato ribadendo l’obbligo da parte della PA di scorrere la graduatoria in presenza della richiesta della medesima professionalità previste nel nuovo concorso pubblico.

La risposta del Consiglio di Stato

Nel respingere le argomentazioni svolte dal ricorrente, i giudici di Palazzo Spada evidenziano come la pretesa del ricorrente non possa essere accolta in senso favorevole. Trattasi, infatti, di una graduatoria definita redatta nel 1999, a fronte di una istanza di scorrimento avanzata nel 2005, ossia a sei anni di distanza. Non può sfuggire come in tale lasso di tempo si sia assistito a profondi cambiamenti nell’ordinamento giuridico, da un lato la trasformazione della PA che ha indetto il concorso (mediante istituzione delle Agenzie Fiscali) e dall’altro lato la riforma della dirigenza pubblica, con conseguente diversa modulazione delle competenze del personale da assumere. In merito all’insussistente obbligo allo scorrimento della graduatoria, i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire come “gli interessati, dichiarati idonei in un precedente concorso … hanno contestato le modalità prescelte dall’Amministrazione per coprire i posti dirigenziali vacanti in organico”, essi pongono “in discussione la legittimità di scelte che sono il frutto di valutazioni discrezionali della P.A., di fronte alle quali non può parlarsi di diritti soggettivi, ma di semplici interessi legittimi”(Cass. civ., Sez. Un., 29 dicembre 2016, n. 27460).

La stessa giurisprudenza amministrativa ha ribadito, in un numero consistente di sentenze, che la preferenza espressa in termini generali dall’ordinamento per lo scorrimento della graduatoria non è assoluta, ma, al contrario, incontra dei limiti: in particolare, l’Amministrazione legittimamente indice un nuovo concorso, anziché attingere al bacino degli idonei in precedenti selezioni, ove nelle more sia profondamente mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira. Proprio a fronte del mutato contesto organizzativo della PA, unitamente alla riforma della dirigenza pubblica, rende assolutamente logica la scelta dell’Amministrazione di non procedere allo scorrimento della graduatoria e di indire un nuovo concorso, scelta che peraltro non necessita di esplicita e specifica motivazione proprio alla luce dell’evidenza normativa circa il radicale cambiamento del complessivo assetto del settore.

Infine, al fine di radicare nel ricorrente un diritto soggettivo e un obbligo allo scorrimento della graduatoria ancora valida, l’amministrazione avrebbe dovuto, con propri provvedimenti amministrativi, esprimere esplicita volontà ad avvalersi della citata graduatoria, cosa che nella fattispecie non è avvenuta

Conclusioni

Oltre al fatto che in tale cornice di riferimento il ricorso non merita di essere accolto, il ricorrente è anche condannato alla refusione delle spese di giudizio, in ragione della sua soccombenza.

Cons. di Stato, Sez. IV, 6 luglio 2017, n. 3329

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