20/07/2017 – Appalti: il DGUE è idoneo a dimostrare la volontà di voler partecipare alla gara

Appalti: il DGUE è idoneo a dimostrare la volontà di voler partecipare alla gara

 

Sebbene la domanda di partecipazione sia certamente un elemento indefettibile per l’ammissione alla gara, la sua mancanza non può comportare l’esclusione dell’operatore qualora la volontà di partecipare alla gara e la riferibilità all’impresa partecipante di quanto effettivamente presentato siano desumibili in modo inequivoco dal DGUE prodotto nel corso della procedura.

Questo il principio espresso dal Tar Puglia, Bari, con la sentenza n. 815 del 14 luglio 2017.

Nel caso di specie l’operatore economico aveva omesso di presentare la domanda di partecipazione, inserendo tuttavia, nella documentazione di gara, il documento di gara unico europeo (DGUE) debitamente sottoscritto in ogni sua pagina.

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, nel caso in cui la domanda di partecipazione si presenti solo come semplice “domanda”, la volontà di voler partecipare alla gara e la riferibilità all’impresa partecipante di quanto effettivamente presentato, ben possono essere desunti dal complesso della documentazione presentata, nella misura in cui da quest’ultima possa ricavarsi in modo certo sia la volontà di voler partecipare sia la effettiva identità del partecipante (Cons. Stato, sent. n. 744/2014; Tar Lazio, Roma, sent. n. 5248/2014).

In tale ipotesi, l’esclusione dalla gara (al pari della clausola del bando che la prevede) è illegittima, posto che si attribuisce prevalenza al rilevo meramente formale della mancata presentazione della domanda, in luogo della sostanza, e a scapito del principio della “massima possibile partecipazione alla gara, quale strumento di affermazione della più ampia concorrenza”…

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