19/07/2017 – Danno erariale e danno da disservizio per il responsabile che ritarda il provvedimento

Danno erariale e danno da disservizio per il responsabile che ritarda il provvedimento

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 18/7/2017)

“L’interesse della sentenza 13 luglio 2017, n. 280 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, qui di seguito commentata, si concentra sulle conseguenze del danno erariale prodotto dal responsabile del procedimento condannato dal TAR per non aver emesso il provvedimento edilizio (positivo o negativo) nei termini previsti dalla legislazione vigente...

La Procura aveva convenuto, tra l’altro, in giudizio di conto il responsabile del procedimento del condono edilizio, a fonte dell’inerzia da parte dello stesso nell’evasione della domanda di condono edilizio, che a seguito del ricorso al TAR aveva visto soccombente l’amministrazione. Oltre alle spese processuali, inutilmente sopportate dall’amministrazione, a causa della soccombenza in giudizio, la Procura quantifica anche le spese da disservizio quale danno non patrimoniale equivalente all’importo delle spese di giudizio inutilmente sostenute dall’amministrazione.”

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

prof. Michael SCIASCIA Presidente 

dott. Antonio DI STAZIO Primo referendario

dott. Cosmo SCIANCALEPORE Primo Referendario – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilitĂ , iscritto al numero 66515 del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, nei confronti dei Sigg.ri: (omissis)

VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 5 giugno 2014; 

ESAMINATI gli altri atti e documenti di causa;

PRESENTI nella pubblica udienza del giorno 17 maggio 2017, con l’assistenza del Segretario Dott. Alfonso Pignataro, il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Dott. Ferruccio Capalbo, l’Avv. Luisa Petrone per il convenuto Maurizio DI GRAZIA, l’Avv. Luigi Maratta per il convenuto Vincenzo DE LISA e l’Avv. Angela Ferrara, per delega orale dell’Avv. Feliciana Ferrentino, per la convenuta Immacolata DI SAIA;

Rilevato in FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 5 giugno 2014, ritualmente notificato, introduttivo del giudizio iscritto al n.66515 del Registro di Segreteria, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale, previo invito a dedurre ai sensi dell’art.5 del D.L. 15 novembre 1993 n.453, convertito con legge 14 gennaio 1994 n.19, conveniva in giudizio i Sigg.ri DI LORENZO Franco, DI GRAZIA Maurizio, DE LISA Vincenzo e DI SAIA Immacolata nella qualitĂ , rivestita all’epoca dei fatti, rispettivamente, di dipendenti del Comune di Mondragone (DI LORENZO, DI GRAZIA e DE LISA) e di Segretario del Comune di Mondragone (DI SAIA). 

Ai predetti soggetti l’Organo requirente, attivatosi sulla base di esposti pervenuti l’1 giugno 2011 e il 18 luglio 2012, contestava, anche a seguito degli approfondimenti istruttori delegati alla Compagnia dei Carabinieri di Mondragone, un danno arrecato al Comune di Mondragone (CE) a seguito di sentenze, pronunciate a carico del medesimo ente, per ritardi relativi a procedimenti amministrativi inerenti ad una vicenda edilizia e per il conferimento di un incarico di consulenza legale riguardante la medesima vicenda.

In particolare, la Procura erariale contestava le seguenti cinque fattispecie di danno:

– euro 1.783,07 per spese processuali sostenute dal Comune di Mondragone a seguito della sentenza del TAR Campania, Napoli, n.5870/2007, con la quale è stato annullato un provvedimento comunale di rigetto di richiesta di accesso (agli atti risulta che il pagamento è avvenuto con mandato dell’1 aprile 2008);

– euro 4.781,24 per un incarico di consulenza legale conferito dal Comune di Mondragone (agli atti risulta che il pagamento è avvenuto con mandato del 14 febbraio 2008);

– euro 1.464,00 per spese processuali sostenute dal Comune di Mondragone a seguito della sentenza del TAR Campania, Napoli, n.10034/2008, con la quale è stata dichiarata illegittima l’inerzia del Comune in merito ad una domanda di condono edilizio (agli atti risulta che il pagamento è avvenuto con mandato del 17 giugno 2009);

– euro 855,49 per le spese sostenute dal Comune di Mondragone a seguito della sentenza del TAR Campania, Napoli, n.4639/2009, con la quale il ricorso è stato dichiarato improcedibile in quanto lo stesso Comune aveva consentito l’accesso richiesto dal ricorrente dopo aver ricevuto il gravame (agli atti risulta che il pagamento è avvenuto con mandato del 19 aprile 2010);

– euro 8.883,80 (importo pari alla somma delle prime quattro poste) per danno non patrimoniale da disservizio.

La somma complessiva richiesta dalla Procura erariale è, quindi, pari ad euro 17.767,60 così distinta:

– il danno conseguente alla consulenza legale (euro 4.781,24) è imputato, per omessa denuncia, al Segretario comunale Immacolata DI SAIA, in quanto presente all’atto del conferimento dell’incarico (deliberazione G.C. n.716/2007) e in grado di valutare, per la funzione ricoperta, l’illiceitĂ  dello stesso; 

– il danno conseguente alla sentenza n.5870/2007 (euro 1.783,07) è imputato, per omessa denuncia, a Franco DI LORENZO, avendo adottato la D.G. n.225/2008 di liquidazione della somma posta a carico del Comune, atto dal quale derivava l’obbligo di informare la Procura per le palesi inadempienze agli obblighi di legge rilevabili; 

– il danno conseguente alla sentenza n.10034/2008 (euro 1.464,00) è imputato, in pari quota, all’Ing. Vincenzo DE LISA (in qualitĂ  di Capo ripartizione tecnico urbanistica) e all’Arch. Maurizio DI GRAZIA (in qualitĂ  di responsabile del procedimento di condono e componente della commissione condono costituita con deliberazione G.C. n.63/2005) per le funzioni ricoperte; 

– il danno conseguente alla sentenza n.4639/2009 (euro 855,49) è imputato all’Ing. Vincenzo DE LISA per le funzioni ricoperte; 

– il danno non patrimoniale da disservizio (euro 8.883,80) è imputato, in pari quota, ai menzionati Franco DI LORENZO, Vincenzo DE LISA e Maurizio DI GRAZIA.

La Procura erariale ritiene irrilevante la mobilità presso altro Comune effettuata dal convenuto DI GRAZIA, a partire dall’1 agosto 2008, in quanto il danno contestato discenderebbe da condotte precedenti. Altrettanto irrilevante per la Procura, in riferimento al convenuto DE LISA, è il fatto che lo stesso, dal 10 marzo 2008 al 31 marzo 2009, non ha ricoperto la funzione indicata di Capo ripartizione tecnico urbanistica (la stessa era ricoperta da altri non convenuti). 

2. Il convenuto Franco DI LORENZO, personalmente, con nota pervenuta alla Procura il 22 maggio 2014, ha dichiarato che la D.G. n.225 del 10 marzo 2008, adottata a seguito di atto di precetto (notificato il 10 febbraio 2008), era un atto dovuto per evitare maggiori spese e che nessun rilievo era stato esposto in merito dall’ufficio competente per l’istruttoria. Il convenuto ha anche evidenziato di essere in possesso del titolo di studio di perito industriale e di ricoprire la funzione di Capo ripartizione affari generali e personali.

Il convenuto Vincenzo DE LISA, difeso dall’Avv. Luigi Maratta, con memoria di costituzione pervenuta il 19 novembre 2015, ha eccepito la nullità dell’atto di citazione in quanto la Procura avrebbe ignorato la richiesta di essere sentito personalmente formulata nelle deduzioni presentate alla Procura l’8 maggio 2014 (prot. n.7962, pag.1, righi 13 e 14). Nel merito afferma che la domanda della Procura contabile appare illegittima ed infondata per mancanza di colpa. Ha evidenziato di non aver ricoperto la funzione, prima indicata, nel periodo dal 10 marzo 2008 al 31 marzo 2009 e che la vicenda, per la sua complessità, richiedeva conoscenze di diritto urbanistico di non comune livello.

Il convenuto Maurizio DI GRAZIA, difeso dall’Avv. Luisa Petrone, con memoria di costituzione pervenuta il 19 novembre 2015, ha evidenziato l’intervenuta mobilità presso altro ente a partire dall’1 agosto 2008, la complessità della vicenda in argomento oggetto anche di altre sentenze (es. sentenza del Consiglio di Stato n.2354/2007 che annullava la concessione edilizia alla base della vicenda) e la mancanza di adeguate conoscenze in materia giuridica. In subordine, il convenuto ha eccepito la prescrizione in quanto la menzionata sentenza n.10034/2008 è stata notificata al Comune di Mondragone il 15 settembre 2008 e il pagamento è stato disposto con D.G. n.86 del 3 febbraio 2009, mentre l’invito a dedurre è stato notificato il 19 maggio 2014. Il convenuto DI GRAZIA evidenzia, altresì, che non può essere chiamato a rispondere della maggior somma derivante dall’atto di precetto e riferita ad un periodo successivo al suo trasferimento presso altro ente (la sentenza n.10034/2008 prevedeva spese processuali per euro 750,00 ma la somma pagata dal Comune di Mondragone il 17 giugno 2009 ammonta ad euro 1.464,00). Infine, con riferimento al danno non patrimoniale, richiamando la sentenza della Corte dei conti, SS.RR., 19 marzo 2015, n.8, il convenuto fa presente che l’art.17, co.30-ter, del D.L. n.78/2009 va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione).

La convenuta Dott.ssa Immacolata DI SAIA, difesa dall’Avv. Feliciana Ferrentino, con memoria di costituzione pervenuta il 2 marzo 2017, sostiene che l’obbligo di denuncia sorge solo in presenza di un danno concreto ed attuale e non per fatti aventi una mera potenzialità lesiva e che il conferimento dell’incarico professionale prima indicato non era illecito.

3. Alla pubblica udienza del 17 maggio 2017, la Procura regionale ha confermato che l’audizione personale richiesta dal convenuto DE LISA non ha avuto luogo. La stessa Procura ha respinto le altre eccezioni sollevate dai convenuti e, richiamando gli atti di causa, ha ribadito la richiesta di condanna.

L’Avv. Luigi Maratta (difensore del convenuto DE LISA) evidenzia che la Procura contabile ha ammesso che l’audizione personale richiesta dal suo assistito non è avvenuta e chiede che sia dichiarata l’inammissibilità dell’atto di citazione nei confronti del suo assistito.

L’Avv. Luisa Petrone (difensore del convenuto DI GRAZIA) richiama la memoria difensiva, sottolinea la complessità della vicenda edilizia alla base del presente giudizio e fa presente che la condanna per danno all’immagine può essere pronunciata solo dopo una sentenza di condanna per determinati delitti.

L’Avv. Angela Ferrara, per delega orale dell’Avv. Feliciana Ferrentino (difensore della convenuta Immacolata DI SAIA), si riporta alla memoria difensiva. 

La Procura erariale precisa di aver chiesto la condanna (euro 8.883,80) dei convenuti Franco DI LORENZO, Vincenzo DE LISA e Maurizio DI GRAZIA per danno da disservizio e non per danno all’immagine.

Considerato il DIRITTO

1. Il Collegio ritiene doveroso affrontare, in via preliminare, la questione relativa alla eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione, posta dal convenuto Vincenzo DE LISA, per mancata audizione personale da parte della Procura erariale nonostante apposita richiesta. 

La Procura ha chiesto la condanna del menzionato convenuto per tre diverse poste: 

– (insieme al convenuto Maurizio DI GRAZIA) per le spese processuali (euro 1.464,00) sostenute dal Comune di Mondragone a seguito della sentenza del TAR Campania, Napoli, n.10034/2008; 

– (in via esclusiva) per la spesa di euro 855,49, sostenuta dal Comune di Mondragone, a seguito della sentenza del TAR Campania, Napoli, n.4639/2009 (con la quale il ricorso presentato è stato dichiarato improcedibile in quanto lo stesso Comune aveva consentito l’accesso, richiesto dal ricorrente, dopo aver ricevuto il gravame); 

– (insieme ai convenuti DI LORENZO e DI GRAZIA) per danno da disservizio quantificato in euro 8.883,80. 

E’ pacifico che l’interessato, in ordine alla presente vertenza, con deduzioni pervenute alla Procura l’8 maggio 2014, ha espressamente rivolto “istanza di essere sentito personalmente” e che l’audizione personale non è avvenuta. Tale circostanza è stata confermata in udienza dalla stessa Procura. 

L’art.5, co.1, del D.L. n.453/1993 (convertito in legge n.19/1994), nel testo vigente al momento dell’atto di citazione, stabiliva che “prima di emettere l’atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell’invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente”. Analoga disposizione è attualmente prevista dall’art.67 del D.Lgs. n.174/2016 (Codice di giustizia contabile).

La giurisprudenza contabile, in ordine alle conseguenze della mancata audizione personale richiesta dal destinatario dell’invito a dedurre, può ritenersi, da tempo, univoca. La richiesta di audizione personale, se tempestivamente esercitata, pone l’interessato in una situazione di pretesa, a fronte della quale vi è un vero e proprio obbligo da parte del requirente (Sez. giur. Campania, 31 agosto 1998, n.58). E’, quindi, inammissibile l’atto introduttivo del giudizio ove il procuratore regionale abbia omesso di dare corso alla audizione personale richiesta dal destinatario dell’invito a dedurre, costituendo tale adempimento un ulteriore strumento di tutela offerto alla difesa dall’ordinamento (Sez. giur. Calabria, 23 giugno 1999, n.9). In tal caso, l’inammissibilità dell’atto di citazione deriva dalla violazione di un diritto dell’invitato che, seppure facoltativo, allorché esercitato dall’interessato, è sottratto alla discrezionalità dell’organo requirente (Sez. giur. Calabria, 4 maggio 2000, n.11). L’omessa audizione personale è equiparabile alla mancanza stessa dell’invito, con conseguente inammissibilità dell’atto di citazione (Sez. giur. Lazio, 9 novembre 2007, n.1612). Si evidenzia che l’inammissibilità dell’atto di citazione nel caso di omessa audizione personale è, attualmente, espressamente prevista dalla legge (art.67, co.2, del D.Lgs. n.174/2016).

Alla luce di quanto indicato, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione nei confronti del convenuto Vincenzo DE LISA. Conseguentemente, si dichiara inammissibile, nei confronti dello stesso, l’atto introduttivo del presente giudizio, riguardante le tre poste indicate, con assorbimento di ogni altra questione in rito e in merito. 

Il Collegio precisa che la declaratoria di inammissibilità dell’atto di citazione non costituisce comunque un proscioglimento nel merito e non rientra tra le ipotesi per le quali l’art.31 del D.Lgs. n.174/2016 (Codice di giustizia contabile) consente la liquidazione, a carico dell’amministrazione di appartenenza, dell’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa. 

2. E’ possibile ora occuparsi del merito della vertenza, nei confronti degli altri convenuti, seguendo l’ordine dell’atto di citazione.

La prima fattispecie di danno rilevata dalla Procura riguarda la somma di euro 1.783,07 per spese processuali, sostenute dal Comune di Mondragone, a seguito della sentenza del TAR Campania, Napoli, n.5870/2007 con la quale è stato annullato un provvedimento comunale di rigetto di richiesta di accesso agli atti. Il pagamento della suddetta somma è avvenuto con mandato n.586 dell’1 aprile 2008. 

In virtĂą dell’avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione entro il quale esperire l’azione di responsabilitĂ , il danno è imputato, per “omessa denuncia”, a Franco DI LORENZO, per aver adottato la D.G. n.225/2008 di liquidazione della somma. Secondo la Procura, l’adozione di tale atto avrebbe determinato, a carico del DI LORENZO, l’obbligo di informare la Procura per le palesi inadempienze agli obblighi di legge rilevabili. In altre parole, ad avviso della Procura, il DI LORENZO avrebbe dovuto informare della vicenda tempestivamente, quindi entro 5 anni dall’atto di liquidazione, la stessa Procura per le valutazioni di competenza. A nulla vale, secondo la Procura, la natura vincolata del pagamento. Nel caso di specie, pertanto, sempre secondo la Procura, la responsabilitĂ  del DI LORENZO è ravvisabile, non per il pagamento, ma per l’omessa denuncia, trattandosi di pagamento conseguente ad una condanna del Comune di Mondragone motivata da palesi inadempienze agli obblighi di legge. In sostanza, la Procura individua il danno nella fattispecie disciplinata dall’art.1, co.3, della legge n.20/1994 secondo il quale “qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata”.

L’ipotesi di responsabilità amministrativa indicata si riferisce al danno derivante dalla estinzione, per prescrizione, del diritto al risarcimento nei confronti del responsabile del danno erariale, cagionato dalla omessa o tardiva denuncia del danno stesso (Sez. I Appello, 19 gennaio 2016, n.28). La responsabilità per omessa o ritardata denuncia del fatto dannoso ha natura subordinata poiché presuppone l’accertamento, sia pure in via ipotetica, degli elementi costitutivi della responsabilità nei confronti del soggetto al quale è imputabile il fatto dannoso originario (Sez. giur. Veneto, 14 luglio 2005, n.1010).

L’art.194 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che gli enti locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, dalle sentenze esecutive. Per questa ipotesi di riconoscimento, contrariamente a quanto avviene per i debiti fuori bilancio derivanti dalla acquisizione di beni e servizi, la legge non esige, in via preventiva, l’accertamento e la dimostrazione di utilità o arricchimento per l’ente, in quanto la legittimità del riconoscimento del debito scaturisce direttamente da una pronuncia giurisdizionale. Il preventivo provvedimento consiliare richiesto dalla legge risulta, comunque, anche in questo caso necessario in quanto finalizzato a ricondurre l’obbligazione nell’ambito della contabilità dell’ente, ad individuare le risorse per farvi fronte e ad evidenziare eventuali responsabilità (ex plurimis, Sez. controllo Regione siciliana n.18/PAR/2016). 

L’art.23, co.5, della legge n.289/2002 impone, infatti, la trasmissione dei provvedimenti consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura contabile. Tale norma, dotata di un sicuro effetto deterrente, risulta evidentemente rivolta a consentire alla Corte dei conti, automaticamente, in presenza di riconoscimento di un debito fuori bilancio, di verificare la sussistenza di un danno erariale e, inoltre, a disincentivare il ricorso a tale strumento, certamente di carattere eccezionale, al di fuori delle limitate ipotesi consentite dall’ordinamento. Considerato che il riconoscimento di un debito fuori bilancio costituisce indice di possibili patologie nella ordinaria attività di gestione, l’assoggettamento di tale provvedimento al controllo della Corte dei conti soddisfa le esigenze di contenimento della spesa pubblica ed è conforme al principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni (Corte costituzionale n.64/2005). 

Il pagamento del debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva può avvenire, quindi, per ormai consolidata giurisprudenza contabile, solo a seguito del relativo riconoscimento da parte dell’organo consiliare (il riconoscimento risulta necessario anche nell’ipotesi in cui il pagamento sia già avvenuto mediante un procedimento di esecuzione forzata). L’omesso riconoscimento del debito fuori bilancio mediante deliberazione consiliare può rappresentare una fattispecie elusiva rispetto all’obbligo di segnalazione alla competente Procura contabile, stabilito dal citato art.23, co.5, della legge n.289/2002, del debito fuori bilancio riconosciuto.

Ciò premesso, per quanto è possibile evincere dalla documentazione disponibile, il pagamento delle spese processuali in argomento, pur derivando da una sentenza esecutiva, non è stato preceduto, come dovuto, dal riconoscimento del corrispondente debito fuori bilancio mediante deliberazione consiliare da trasmettere alla Procura contabile. L’atto di pagamento adottato dal DI LORENZO risulta, pertanto, illegittimo. La Procura non ha individuato chi avrebbe dovuto sottoporre la questione del riconoscimento del debito fuori bilancio al Consiglio comunale. 

Nella fattispecie in esame, quindi, atteso che il pagamento del debito è stato effettuato dal convenuto senza la necessaria preventiva deliberazione consiliare di riconoscimento, essendo ravvisabile una compartecipazione diretta del DI LORENZO alla consumazione del danno erariale derivante dalla sentenza del TAR Campania, Napoli, n.5870/2007 in quanto è rilevabile, a suo carico, un concorso commissivo nell’altrui illecito amministrativo-contabile, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, il Collegio non ravvisa, a carico del DI LORENZO, una responsabilità per omessa o ritardata denuncia nei termini prospettati dalla stessa e ritiene, quindi, che lo stesso debba essere assolto per l’imputazione contestata. 

Atteso che il danno si materializza con il pagamento del debito derivante dalla sentenza sfavorevole e non con il mero deposito della stessa, rilevato che l’obbligo di denuncia di un danno erariale sussiste anche nell’ipotesi in cui esso consista in una autodenuncia del soggetto agente (SS.RR. 30 gennaio 2017, n.2), essendo il convenuto corresponsabile del danno cagionato per aver proceduto al pagamento del debito senza il rispetto delle regole della contabilità pubblica, la prescrizione che lo riguarda non decorre dalla data in cui la stessa è maturata ma dalla data del pagamento. La sua corresponsabilità nella consumazione del danno erariale risulta, tuttavia, ormai prescritta atteso che il pagamento della somma contestata è avvenuto in data 1 aprile 2008 (mandato n.586). In conclusione, il DI LORENZO va assolto dall’imputazione di omessa o ritardata denuncia. 

3. La seconda fattispecie di danno rilevata dalla Procura contabile riguarda il pagamento di euro 4.781,24 per un incarico di consulenza legale conferito dal Comune di Mondragone (agli atti risulta che il pagamento è avvenuto con mandato del 14 febbraio 2008). Il danno conseguente alla consulenza legale (euro 4.781,24) è imputato dalla Procura, per omessa denuncia, al Segretario comunale Immacolata DI SAIA, in quanto presente all’atto del conferimento dell’incarico (deliberazione G.C. n.716/2007) e in grado di valutare, per la funzione ricoperta, l’illiceità dello stesso.

Come affermato da tempo e in modo univoco dalla giurisprudenza contabile, secondo quanto stabilito dall’art.97, co.2, del D.Lgs. n.267/2000, il Segretario comunale svolge, nei confronti degli organi dell’ente (compresa la Giunta comunale), compiti di collaborazione e di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. La funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa impone al Segretario di segnalare agli amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti al fine di impedire atti e comportamenti forieri di danno erariale. In mancanza, il Segretario deve essere ritenuto responsabile, a titolo di concorso omissivo, nella causazione del fatto dannoso contestato (ex plurimis, Sez. II Appello, 17 marzo 2004, n.88; Sez. II Appello, 23 giugno 2004, n.197; Sez. giur. Lombardia, 9 luglio 2009, n.473).

Alla luce dell’orientamento ermeneutico illustrato e, quindi, nel caso di mancata segnalazione dell’eventuale illegittimità dell’emanando provvedimento, della corresponsabilità del Segretario comunale per il danno conseguente ad una deliberazione di Giunta comunale per la quale lo stesso Segretario risulta presente, per considerazioni analoghe a quelle già espresse in relazione all’altro convenuto DI LORENZO, il Collegio non ravvisa a carico della DI SAIA una responsabilità per omessa o ritardata denuncia nei termini prospettati dalla Procura e ritiene, quindi, che la stessa debba essere assolta. 

In considerazione della dubbia legittimità dell’incarico, affidato con la menzionata deliberazione, a causa della normativa e della giurisprudenza fortemente restrittive in materia di conferimento di incarichi di consulenza e in considerazione della disciplina in tema di responsabilità dei Segretari per deliberazioni adottate in loro presenza senza rilievi, rilevato che l’obbligo di denuncia di un danno erariale sussiste anche nell’ipotesi in cui esso consista in una autodenuncia del soggetto agente (SS.RR. 30 gennaio 2017, n.2), essendo la convenuta, almeno potenzialmente, corresponsabile del danno cagionato, la prescrizione non decorre dalla data in cui la stessa è maturata ma dalla data del pagamento della consulenza. La corresponsabilità della convenuta nella consumazione del danno erariale, derivante dalla deliberazione di Giunta comunale n.716/2007, risulta, quindi, ormai prescritta. 

L’assoluzione per le ragioni descritte e l’intervenuta prescrizione dispensano il Collegio dall’obbligo di valutare ulteriormente la legittimità della menzionata deliberazione n.716/2007.

4. Altra voce di danno, contestata dalla Procura, riguarda le spese processuali per euro 1.464,00 sostenute dal Comune di Mondragone a seguito della sentenza del TAR Campania, Napoli, n.10034/2008, con la quale è stata dichiarata illegittima l’inerzia del Comune di Mondragone in merito ad una domanda di condono edilizio (agli atti risulta che il pagamento è avvenuto con mandato del 17 giugno 2009). Il presente danno è imputato dalla Procura erariale, in pari quota, al convenuto Vincenzo DE LISA (in qualità di Capo ripartizione tecnico urbanistica) e al convenuto Maurizio DI GRAZIA (in qualità di responsabile del procedimento di condono e componente della commissione condono costituita con deliberazione G.C. n.63/2005) per le funzioni ricoperte.

Come illustrato precedentemente, il Collegio ha accolto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione nei confronti del convenuto Vincenzo DE LISA dichiarando, conseguentemente, inammissibile, nei confronti dello stesso, l’atto introduttivo del presente giudizio. Occorre, pertanto, valutare l’eventuale responsabilità del solo DI GRAZIA.

Si parla di responsabilità indiretta nell’ipotesi in cui l’amministratore o il dipendente pubblico è chiamato a rispondere del danno conseguente ad una obbligazione risarcitoria dell’amministrazione nei confronti di terzi. In tal caso, il verificarsi del danno erariale coincide con il depauperamento subito dall’amministrazione. A tal fine, rileva, quindi, solo il materiale esborso del denaro. Il pagamento al terzo costituisce, infatti, l’evento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto dell’amministrazione ad essere risarcita dal responsabile. In ipotesi di responsabilità indiretta, il pagamento da parte dell’amministrazione al terzo danneggiato costituisce il fatto materiale presupposto per l’esercizio dell’azione di responsabilità. Spetta poi al giudice contabile accertare l’esistenza di un danno ingiusto per l’amministrazione e la sua riferibilità al comportamento contrario ai doveri d’ufficio del convenuto. 

L’obbligazione risarcitoria, posta a carico dell’amministrazione, in favore di un terzo, da una sentenza, costituisce una delle ipotesi più frequenti di responsabilità indiretta. E’ pacifico che, in tal caso, per la decorrenza della prescrizione del credito, è rilevante il momento del pagamento da parte dell’amministrazione e non la data di deposito della sentenza alla base del pagamento oppure il passaggio in giudicato della stessa (ex plurimis, Sez. II Appello, 16 agosto 2010, n.308; Sez. I Appello, 18 novembre 2010, n.634).

Il Comune di Mondragone, come prima riferito, in data 17 giugno 2009, a titolo di spese processuali, a seguito della sentenza del TAR Campania, Napoli, n.10034/2008, ha pagato la somma di euro 1.464,00. La suddetta sentenza ha dichiarato illegittima l’inerzia del Comune in merito ad una domanda di condono edilizio. Accertati la presenza di una condotta antigiuridica (l’illegittima inerzia), di un esborso di denaro pubblico al quale non corrisponde una utilitas per l’amministrazione erogante (le spese processuali) e il nesso di causalità tra il comportamento antigiuridico ed il verificarsi del danno ingiusto, occorre valutare se il comportamento causativo del danno è stato posto in essere con dolo o colpa grave. 

Il comportamento del convenuto DI GRAZIA, causativo del danno, è stato posto in essere indubbiamente con colpa grave. L’obbligo dell’amministrazione comunale di definire il procedimento di condono edilizio con un provvedimento espresso (positivo o negativo) risulta chiaramente disposto dalla legge, sia con riferimento alla specifica materia interessata, sia con riferimento alla disciplina generale sul procedimento amministrativo. 

In tale contesto risultano del tutto irrilevanti, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, le circostanze invocate dal convenuto: non assume rilevanza la mobilità presso altro ente a partire dall’1 agosto 2008 in quanto, come confermato espressamente dalla stessa sentenza n.10034/2008, il danno deriva da condotte poste in essere prima del trasferimento (silenzio rifiuto e/o inadempimento serbato sulle istanze prodotte il 14 luglio 2007, il 30 luglio 2007 e il 6 marzo 2008); non risulta accoglibile la giustificazione fondata sulla asserita complessità della vicenda in argomento e sulla mancanza di adeguate conoscenze in materia giuridica, trattandosi di procedura rientrante nelle ordinarie competenze del Comune e, quindi, di pertinenza del personale comunale. Nella fattispecie non è ravvisabile neanche la prescrizione, invocata dal convenuto solo in via subordinata, in quanto, considerato che rileva non il deposito della sentenza (3 settembre 2008) o la notifica della stessa al Comune in forma esecutiva (15 settembre 2008), ma il pagamento (avvenuto, con mandato n.1123, il 17 giugno 2009), l’invito a dedurre risulta tempestivamente notificato in data 10 aprile 2014.

Individuata la responsabilità del DI GRAZIA per il danno derivante dall’esborso in argomento (euro 1.464,00), occorre determinare la quota di danno allo stesso attribuibile. 

Considerato che l’atto di citazione nei confronti dell’altro convenuto DE LISA è stato giudicato inammissibile e che, a parziale accoglimento di quanto evidenziato dal DI GRAZIA, la somma pagata dal Comune risulta (lievemente) superiore a quella originariamente dovuta per ritardi a lui non imputabili, il Collegio ritiene il DI GRAZIA, in via equitativa, responsabile per la somma di euro 500,00.

5. Ultima voce di danno, contestata dalla Procura ai convenuti DI LORENZO, DI GRAZIA e DE LISA (tale voce di danno non è contestata all’altra convenuta DI SAIA), equitativamente quantificata dalla stessa Procura in euro 8.883,80 (somma pari al danno patrimoniale), riguarda il danno da disservizio. Secondo la Procura l’esercizio della funzione amministrativa, essendo avvenuto solo a valle di interventi giudiziali, ha comportato un servizio con qualità nettamente inferiore rispetto ai canoni imposti dalla normativa e dal semplice e diligente ottemperare ai doveri di servizio.

Il danno da disservizio è un istituto giuridico, elaborato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, consistente nell’effetto dannoso causato all’organizzazione e/o allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un amministratore o dipendente pubblico che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell’azione pubblica e abbia causato inefficacia o inefficienza di tale azione (ex plurimis, Sez. III Appello, 22 giugno 2016, n.243). L’illegittimità dell’azione amministrativa non genera necessariamente ed automaticamente un danno da disservizio. Il danno da disservizio deve essere provato in concreto, risultando necessario dimostrare il dispendio di risorse umane o di mezzi strumentali pubblici. Tale danno, infatti, sussiste quando l’azione del dipendente o amministratore pubblico non ha raggiunto l’utilità ordinariamente conseguente all’impiego di determinate risorse pubbliche (Sez. giur. Lazio, 2 febbraio 2015, n.80).

Con riferimento al convenuto DI GRAZIA non ci sono dubbi in merito alla illegittimità dell’azione amministrativa posta in essere, illustrata in precedenza, che ha determinato la sentenza del TAR Campania, Napoli, n.10034/2008. Con questa sentenza è stato, infatti, accertato un comportamento inerte, dallo stesso tenuto, in violazione degli obblighi previsti dalla legge. Il Tribunale amministrativo regionale ha, infatti, accertato il mancato esercizio della funzione amministrativa dovuta e ha dichiarato, conseguentemente, l’obbligo di provvedere. L’illecito comportamento inerte tenuto anche dal convenuto ha, quindi, indubbiamente, causato grave inefficacia ed inefficienza dell’azione amministrativa, con inutile dispendio di risorse pubbliche. In rapporto alla vicenda in argomento, il servizio reso è stato, quindi, privo di utilità e non conforme al principio di buon andamento e agli obblighi previsti dalla legge. Il danno da disservizio cagionato al Comune di Mondragone dal DI GRAZIA, anche in considerazione dell’inammissibilità dell’atto di citazione nei confronti dell’altro convenuto interessato dalla vicenda (DE LISA), in via equitativa per mancanza di precisi elementi di calcolo, può essere quantificato in euro 500,00.

La domanda attorea in tema di danno da disservizio va invece respinta, sia nei confronti del convenuto DE LISA, per inammissibilità dell’atto di citazione, che nei confronti del convenuto DI LORENZO, per carenza di presupposti. Per quest’ultimo, infatti, pur in presenza di un pagamento effettuato senza il rispetto delle regole previste in materia di contabilità pubblica, non risulta dimostrato, oltre all’illegittimità dell’atto, il dispendio di risorse umane o di mezzi strumentali pubblici.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Campania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

– dichiara inammissibile l’atto di citazione nei confronti di Vincenzo DE LISA;

– assolve Immacolata DI SAIA e Franco DI LORENZO;

– condanna Maurizio DI GRAZIA al pagamento, in favore del Comune di Mondragone, di euro 500,00 (cinquecento/00) per il danno patrimoniale derivante dalla sentenza del TAR Campania, Napoli, n.10034/2008 e di euro 500,00 (cinquecento/00) per danno da disservizio, specificando che le somme dovute, comprensive di rivalutazione monetaria, sono gravate da interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo;

– compensa le spese legali tra le parti relativamente al convenuto Vincenzo DE LISA;

– liquida, in favore dei convenuti assolti Immacolata DI SAIA e Franco DI LORENZO, le spese legali, da porre a carico del Comune di Mondragone, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno;

– liquida, a carico di Maurizio DI GRAZIA, le spese di giustizia nella misura di 406,48. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 maggio 2017.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE 

(dott. Cosmo Sciancalepore) (prof. Michael Sciascia) 

Depositata in Segreteria il 13 luglio 2017

Il Direttore di Segreteria 

(dott. Carmine De Michele)

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