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Accesso civico: vietato l’esercizio con finalità emulative o con modalità distorte e abusive

TAR VENETO, SEZ. III – Sentenza 29 giugno 2017, n. 607

A cura dell’Avv. Francesca Palazzi

Il TAR Veneto, con la sentenza n. 607 del 2017, rigetta il ricorso. Secondo i giudici, nel caso di specie, l’Ente Civico ha correttamente adempiuto agli obblighi di pubblicità sullo stesso gravanti ex art. 23 del d. lgs. 33/2013, come modificato del d. lgs. 97/2016, e nessun diniego tacito dell’Ente Locale è ravvisabile in relazione all’istanza di accesso civico libero, generalizzato o aperto presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 33/2013 e relativa a dati e documenti per i quali non sussiste l’obbligo di pubblicazione. A base della pronuncia, l’importante principio secondo il quale anche l’accesso civico, pur segnando il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know, nella definizione inglese F.O.I.A), come ogni altra posizione giuridica attiva, non può essere esercitato dal suo titolare con finalità emulative o con modalità distorte e abusive.”

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SEGUE LA SENTENZA DEL TAR VENETO

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 355 del 2017, proposto da: 

Vincenzo D., rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Curatolo, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar; 

contro

Comune di D., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Carricato, con domicilio eletto presso lo studio Alessia Zennaro in Mestre-Venezia, via San Donà n. 9/G; 

per l’accertamento

dell’obbligo del Comune di D. e del Responsabile della Trasparenza presso il Comune di D. di provvedere alla pubblicazione della documentazione dei dati relativi alla manifestazione “I DOLO VE CHRISTMAS” e di evadere l’istanza di accesso del 15.01.2017 del dott. D. e, dunque, dell’illegittima omissione della loro pubblicazione;

per l’annullamento del diniego tacito della P.A. resistente relativamente all’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 15.01.2017 e la condanna della P.A. intimata al rilascio dei dati e documenti richiesti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di D.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nel presente giudizio il Sig. Vincenzo D., premesso di aver presentato in data 15.01.2017 istanza di accesso civico al Comune di D. al fine di conoscere una serie di dati e documenti relativi alla manifestazione natalizia “I DOLO VE CHRISTMAS”, ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i dati relativi alla suddetta manifestazione e la condanna del medesimo Ente Civico all’integrale ostensione della documentazione richiesta, dolendosi del diniego tacito serbato dalla P.A. sulla sua istanza e lamentando la violazione degli articoli 5 e 10 del D.Lgs n.33/2013.

Con l’istanza del 15.01.2017 il Dr. D. chiedeva, in particolare, di accedere ai seguenti documenti e dati informativi:

• “proposta del Presidente AVIS Polo (Prot. comunale n. 31366) realizzazione in collaborazione con il Comune di iniziative natalizie 2016, di cui alla delibera della Giunta comunale n. 314 del 22.11.2016;

• relazione e rendicontazione Presidente AVIS Polo contributo comunale di € 13.500,00 su proposta complessiva realizzazione evento di € 35.121,80 di cui alla Nota 31366;

• somma raccolta a favore dei terremotati dall’AVIS organizzatrice e realizzatrice in collaborazione col settore cultura dell’intero progetto di cui alla delibera sopra citata;

• somme versate all’ABACO concessionaria pubblicità e affissioni comunali per installazione striscioni pubblicitari MEDIOLANUM-ASSOCIAZIONE AGRONOMI-AVIS-BETTINI TRASLOCHI;

• provvedimento responsabile settore tributi occupazione suolo pubblico piazzetta municipio per manifestazione natalizia;

• presupposti di diritto che hanno consentito l’installazione degli striscioni pubblicitari;

• somme raccolte presso i commercianti come contributi luminarie, da chi e con quale autorizzazione”.

Con il ricorso all’esame il Sig. D. sostiene che il Comune ha assolto solo parzialmente agli obblighi sullo stesso gravanti e impugna il prospettato (parziale) diniego tacito, invocando la corretta osservanza delle norme in tema di pubblicità, trasparenza e accesso civico.

Si è costituito in giudizio il Comune di D., premettendo che il D. è persona nota alle amministrazioni locali e agli organi di stampa per la solerzia e lo scrupolo con cui è solito presentare plurime e meticolose istanze di accesso civico volte a conoscere, in ogni dettaglio, le modalità di allocazione delle risorse pubbliche in relazione alle più disparate iniziative o manifestazioni.

Ciò posto, l’Ente Civico censura l’uso eccessivo e distorto, talvolta esasperato, dell’accesso civico fatto dal D., rimarcando come l’esercizio distorto di tale istituto rischi di compromettere il buon andamento dell’amministrazione locale, chiamata ad evadere continue richieste di accesso civico, sino quasi a paralizzarne l’attività; nel merito contrasta analiticamente le avverse pretese e chiede il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Risulta dagli atti che l’Ente Civico ha correttamente adempiuto agli obblighi di pubblicità sullo stesso gravanti ex art. 23 del D. Lgs. 33/2013, come modificato del D. Lgs. 97/2016, pubblicando nella sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico” della Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di D., il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 22.11.2016 e i relativi pareri di regolarità contabile e tecnica.

Dal verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 314/2016, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, si evincono tutti i dati rilevanti dell’iniziativa e in particolare:

• l’oggetto del provvedimento (“indirizzi in merito alla manifestazione “I DOLO VE CHRISTMAS” in programma a D. nei mesi di novembre/dicembre e al relativo contributo”);

• il beneficiario (“AVIS Riviera del Brenta di D.”), l’importo del contributo erogato (“€ 13.500,00”);

• il motivo dell’erogazione della predetta somma (“realizzazione della manifestazione”);

• l’indicazione della normativa vigente in materia di contributi delle P.A. .

Il Comune non era tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale documenti o dati ulteriori (e in particolare la proposta di collaborazione dell’AVIS, quale atto richiamato dalla Delibera n. 314/2016: proposta che, peraltro, è stata messa a disposizione del ricorrente unitamente a tutta la documentazione dallo stesso richiesta con l’istanza del 15.01.2017) rispetto a quelli sopra indicati, considerato che l’art. 22 del D. Lgs. n. 97/2016 ha abrogato la previsione, originariamente contenuta nell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, che imponeva alla P.A. di pubblicare, oltre al provvedimento finale, anche i principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Ciò posto in ordine all’accesso civico in senso proprio, che ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 ha riguardo ai soli dati, documenti e informazioni “soggetti a pubblicazione obbligatoria” e soccorre solo nel caso della omessa pubblicazione on-line di essi, nessun diniego tacito dell’Ente Locale è ravvisabile in relazione all’istanza di accesso civico libero, generalizzato o aperto presentata dal Dr. D. il 15.01.2017 ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 33/2013 e relativa a dati e documenti per i quali non sussiste l’obbligo di pubblicazione.

Tale istanza è stata correttamente evasa dal Comune, con Nota Prot. n. 3991 datata 14.02.2017, con cui il Responsabile della Trasparenza ha trasmesso via mail al ricorrente i seguenti documenti e dati informativi:

• “proposta del Presidente dell’AVIS Riviera del Brenta, Giuseppe Polo, datata 22.11.2016, protocollata al n. 31366/7.6 in data 22.11.2016;

• relazione conclusiva, rendicontazione e richiesta liquidazione saldo contributo per manifestazione “I DOLO VE Christmas 2016” dell’AVIS Riviera del Brenta, pervenuta al Comune in data 31.1.2017 e protocollata al n. 2644/2017, con in allegato il prospetto rendicontazione al 30.1.2017, in cui sono indicate le liberalità raccolte destinate alla ricostruzione terremoto Centro Italia, pari ad € 3.440,00;

• copia del dettaglio del bonifico effettuato dall’AVIS Riviera del Brenta a favore dell’AVIS Provinciale di Ascoli Piceno, con causale “raccolta fondi serata del 01.12.2016- Fuori dalla macerie”, di € 3.440,00;

• copia del bollettino postale relativo al versamento in favore di ABACO della somma di € 192,00 per le pubbliche affissioni;

• copia della nota datata 13.2.2017 del Responsabile del Settore Tributi del Comune di D., Dr. Roberto Volpi, il quale evidenzia che il provvedimento in relazione all’occupazione del suolo pubblico per la manifestazione natalizia non è stato emesso, in quanto l’evento è stato organizzato dal Comune di D. in collaborazione con AVIS Riviera del Brenta in forza della delibera di Giunta Comunale n. 314 del 22.11.2016;

• copia della nota datata 13.2.2017 del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata, Arch. Riccardo Tosco, nella quale è indicata la normativa statale e i regolamenti comunali di riferimento, relativi all’autorizzazione all’installazione di striscioni pubblicitari lungo le strade”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene il Tribunale che il Comune di D. abbia correttamente assolto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e ostensione documentale sullo stesso gravante, atteso che:

• anche l’accesso civico, pur segnando il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know, nella definizione inglese F.O.I.A), come ogni altra posizione giuridica attiva, non può essere esercitata dal suo titolare con finalità emulative o con modalità distorte e abusive;

• nel caso di specie tutti i dati e le informazioni rilevanti della manifestazione natalizia in possesso del Comune sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e/o comunicati personalmente al ricorrente;

• possono formare oggetto della richiesta di accesso civico solo i documenti e i dati già in possesso della P.A., che non è tenuta a raccogliere informazioni che non siano in suo possesso né a rielaborare le informazioni che detiene, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato (il Comune non era pertanto tenuto a richiedere all’Associazione Commercianti dati e notizie in merito ai fondi raccolti, di propria iniziativa, dai commercianti e a comunicarli al ricorrente);

• il Comune, che ha trasmesso all’istante la relazione conclusiva, rendicontazione e richiesta liquidazione saldo contributo per la manifestazione di cui trattasi, non era tenuto a fornire al ricorrente anche i singoli documenti giustificativi (cd. pezze giustificative) delle entrate e delle uscite relative alla rendicontazione dell’AVIS per il semplice e decisivo motivo che essi non sono stati specificamente richiesti nell’istanza di accesso civico del 15.01.2017 sulla quale l’Ente Civico è stato chiamato a pronunciarsi (il cittadino non può integrare in giudizio l’istanza di accesso civico e chiedere per la prima volta al G.A. di condannare il Comune a ostendere documenti, dati o informazioni mai richiesti in precedenza alla P.A.: arg. ex art. 34, comma 2, c.p.a.): nessun diniego tacito può, dunque, dirsi formato sul punto.

Per quanto sin qui esposto il ricorso in materia di accesso civico proposto dal Signor D. deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere al Comune le spese di lite, quantificate in € 2000 (euro duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

Michele Pizzi, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Marco Rinaldi Claudio Rovis

IL SEGRETARIO

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