14/07/2017 – Si riapre la stagione delle stabilizzazioni

Si riapre la stagione delle stabilizzazioni

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

 

Orientarsi nel mare magno delle norme relative alle stabilizzazioni è impresa ormai ardua. A voler restare negli ultimi anni, si ricorda l’art. 4, comma 6, D.L. n. 101 del 2013, che ha dato la possibilità, dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2016 e nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 519 e 558L. n. 296 del 2006 e all’art. 3, comma 90, L. n. 244 del 2007, nonché ai soggetti che alla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. avessero maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione emanante il bando.

Per il personale delle Province è stata prevista la facoltà di partecipare alle procedure selettive indette da un’amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’amministrazione emanante il bando.

Il comma 6-quater dell’art. 4 D.L. n. 101 del 2013 ha inoltre previsto procedure di stabilizzazione di personale già assunto a tempo determinato, a condizione che avesse maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5. Ulteriori opportunità sono previste dal successivo comma 9 per le Regioni a statuto speciale e gli enti territoriali compresi nel loro territorio.

Il comma 426L. n. 190 del 2014 ha poi prorogato al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla stabilizzazione dei precari.

A queste misure vanno aggiunte quelle specificamente previste per il personale educativo e scolastico introdotte dall’art. 17D.L. n. 113 del 2016 convertito dalla L. n. 160 del 2016, che al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido, offre la possibilità ai Comuni di:

1) procedere nel triennio 2016-2018 ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato;

2) stabilizzare personale già in servizio a tempo determinato o inserito in graduatorie;

3) avviare procedure riservate al personale insegnante ed educativo che abbia maturato tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

4) esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all’interno;

5) utilizzare le corrispondenti risorse riferite a contratti di lavoro a tempo determinato per assunzioni a tempo indeterminato.

Le ulteriori opportunità del D.Lgs. n. 75 del 2017

Tutto ciò non è bastato, evidentemente, se il legislatore ha avvertito la necessità di inserire un ulteriore kit di strumenti specificamente dedicati al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, quasi una sorta di “condono tombale” se letto in combinato con le strette che ha contemporaneamente posto al ricorso alle forme flessibili di assunzione.

Questi infatti sono gli obiettivi che si pone esplicitamente l’art. 20: superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Obiettivi per i quali le amministrazioni pubbliche hanno la possibilità, per il triennio 2018-2020, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga “tutti” i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2015 (28 agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Questo comporta che qualora ricorrano tutti i tre requisiti sopra elencati, si ha la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualora ancora in servizio ovvero l’instaurazione di un nuovo rapporto.

Le uniche condizioni poste dalla norma è che le assunzioni siano disposte in coerenza col piano triennale dei fabbisogni, ridisciplinato all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, e che ci sia l’indicazione della relativa copertura finanziaria. È il comma 12 a fissare un criterio di priorità, stabilendo che ai fini di queste assunzioni “ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Ulteriore possibilità è al comma 2: nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga “tutti” i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

Anche in questo caso le assunzioni vanno disposte in coerenza col piano triennale dei fabbisogni di personale e previa indicazione della relativa copertura finanziaria, ma altresì mantenendo ferma la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno.

Sostanziali le differenze con l’istituto di cui al comma 1: in quest’ultimo si tratta di assunzioni o trasformazioni automatiche, nel secondo occorre la selezione, ancorché riservata a chi vanti i requisiti elencati dalla norma; il comma 1 riguarda gli assunti a tempo determinato a seguito di selezione; il comma 2 riguarda i titolari “di un contratto di lavoro flessibile”, che comprende anche la somministrazione e i tirocini.

In entrambi i casi, il comma 13 stabilisce che il requisito degli anni di servizio nei casi di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, “si considera anche il periodo maturato presso l’amministrazione di provenienza”.

Al fine di sostenere la spesa relativa alle due procedure di cui sopra, il comma 3 offre anche la possibilità di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, con alcune condizioni:

– devono comunque essere osservate le norme di contenimento della spesa di personale;

– i limiti possono essere elevati al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico;

– la risorse previste per i contratti di lavoro flessibile devono essere calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017;

– è necessario che le amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno;

– è altresì necessario che le amministrazioni prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui all’art. 9, comma 28.

Ulteriore restrizione è prevista al comma 4, che nega la possibilità di utilizzare i due strumenti ai Comuni “che per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica”. Un allargamento è invece previsto per le Regioni a statuto speciale e relativi enti territoriali, che possono applicare il comma 1 elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato anche mediante l’utilizzo delle risorse appositamente individuate con legge regionale che assicurino la compatibilità dell’intervento col raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.

Gli enti territoriali calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalle Regioni e possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Altra condizione è posta dal comma 5, in base al quale fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate dalle predette procedure. Così come resta l’esclusione dalle procedure sopra descritte del servizio prestato in virtù di contratti di cui agli artt. 90 e 110 del Tuel, quindi non solo degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici ma anche dei dirigenti “a contratto”.

Del pari, rimane la possibilità di prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse di cui all’art. 9, comma 28 (comma 8).

LSU

Restano le previsioni del comma 14, relative alle assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dai commi 209211 e 212L. n. 147 del 2013, relativi ai lavoratori socialmente utili (LSU): queste sono consentite anche nel triennio 2018-2020, con la possibilità per le amministrazioni interessate di utilizzare le risorse per le assunzioni a tempo determinato o previste da leggi regionali.

Ultima interessante postilla riguarda il calcolo delle spese di personale, ancora regolato dai commi 557 e 562L. n. 296 del 2006: il calcolo deve essere effettuato “al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni”. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse utilizzabili a tali fini.

Art. 20 , D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (G.U. 7 giugno 2017, n. 130)

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