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Province, direttori generali ed esercizî di ingegneria giuridica

R. Nobile (La Gazzetta degli Enti Locali 14/7/2017)

“… una tesi che non regge in punto di diritto. Proprio questo è quel che accade quando si cerca con pervicace insistenza di sostenere che l’organizzazione delle Province ammette ancóra la possibilità di nominare direttori generali o loro surrogati, inventando modelli organizzativi di pura fantasia…

La figura del direttore generale è sempre stata fortemente controversa e, a nostro giudizio, assolutamente inutile e financo dannosa per almeno quattro ordini di ragioni. In primo luogo, per ragioni squisitamente organizzative; in secondo luogo, perché ha introdotto negli enti locali forme di bicefalismo che hanno condotto fatalmente all’acefalismo; in terzo luogo, per via delle modalità di reclutamento dei direttori generali, sovente in violazione dell’art. 97 Cost.; in quarto luogo, – e questo è il dato peggiore – perché è stata preordinata a circoscrivere le attribuzioni dei segretarî comunali e provinciali per finalità incomprensibili o impronunciabili. Che quando operano male vanno cacciati a pedate sonore; ma che quando operano bene rivelano indubbie e indiscutibili competenze e attitudini alla direzione e al reale coordinamento della dirigenza e/o dei titolari delle funzioni dirigenziali ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, comma 3 e 109, commi 1 e 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.”

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